Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05184/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata, già condannata in primo grado e in appello per indebita percezione del reddito di cittadinanza, ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure. Con la prima ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità, contestando la ricostruzione del fatto e la tenuta argomentativa della sentenza di merito. Con la seconda ha denunciato violazione di legge e vizi di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla mancata determinazione della pena nel minimo edittale. La sentenza di legittimità rileva che i motivi riproducevano sostanzialmente le doglianze già formulate in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della decisione impugnata. Nel merito, la condotta accertata consisteva nell'avere conseguito il reddito di cittadinanza per circa 7.700 euro omettendo di comunicare lo stato di detenzione del coniuge, dato rilevante ai fini dell'accesso al beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e meramente reiterativi di quelli già disattesi nei gradi di merito, quindi inidonei a introdurre una critica argomentata alla sentenza impugnata. Quanto al tema della responsabilità, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le norme sui requisiti del reddito di cittadinanza integrano il precetto penale dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 e l'errore sulla sussistenza dei presupposti integra un errore sulla legge penale, non essendo configurabile un'ignoranza inevitabile del precetto. Ha inoltre escluso la dedotta abolitio criminis, rilevando che l'art. 7 è stato abrogato con efficacia dal 1 gennaio 2024 ma continua ad applicarsi ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. Infine, ha ritenuto infondate le censure sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche, ribadendo l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e nel giudizio ex art. 62-bis c.p., nonché la sufficienza di una motivazione sintetica purché ancorata ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 4/2019

    "false dichiarazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza"

    La norma integra il precetto penale che sanziona l'indebito conseguimento del reddito di cittadinanza mediante dichiarazioni false; la sua applicazione è stata mantenuta per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 nonostante l'abrogazione successiva.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono essere specifici e contenere le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della censura, pena l'inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato secondo i criteri legali di commisurazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    La motivazione sulla pena può essere sintetica se dà conto dei criteri di gravità del reato e personalità del reo; non è richiesta una trattazione analitica di ogni parametro in assenza di pena sproporzionata.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un beneficio automatico, ma richiedono elementi positivi di segno favorevole; il giudice può negarle richiamando l'assenza di tali elementi.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • d.l. 4 maggio 2023 n. 48

    "al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023"

    La nuova disciplina del beneficio non elimina la rilevanza penale delle condotte pregresse commesse entro il 31 dicembre 2023.

  • art. 7 d.l. 4 maggio 2023 n. 48

    Viene richiamato solo indirettamente come disposizione che fa salve, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, le norme penali previgenti sul reddito di cittadinanza.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre in modo pedissequo le censure già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità la critica deve essere argomentata e specifica: occorre indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che confutano il provvedimento, altrimenti il motivo è meramente apparente.
  • In tema di reddito di cittadinanza, le dichiarazioni mendaci o l'omissione di dati rilevanti nell'autodichiarazione integrano la fattispecie penale di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019; l'errore sulla spettanza del beneficio si traduce in errore sulla legge penale.
  • Non è configurabile ignoranza inevitabile della legge penale quando il precetto è chiaro e non presenta caratteri di cripticità tali da rendere scusabile l'errore.
  • L'abrogazione di una norma incriminatrice non esclude la punibilità dei fatti commessi quando la disciplina abrogata è ancora applicabile ratione temporis, se la legge successiva salva espressamente la punibilità per il periodo considerato.
  • La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o carenza motivazionale significativa.
  • Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di segno favorevole; non basta l'assenza di elementi negativi o il mero stato di incensuratezza.
  • Per motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente indicare gli elementi prevalenti ritenuti ostativi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.