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Ordinanza

Ordinanza n. 2122/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’Avviso di “Chiusura della sessione 2024 tax credit distribuzione nazionale e internazionale”, comunicato in data 27 gennaio 2026, con cui la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (di seguito anche solo “DGCA”) ha dichiarato l’esaurimento delle risorse disponibili e la conseguente disattivazione del sistema di presentazione delle richieste (doc. 1); - del Decreto Direttoriale n. 23 del 16 gennaio 2026, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per la distribuzione cinematografica e audiovisiva”, nella parte in cui ha disatteso il mandato di fissare le modalità operative della procedura c.d. “click day” senza prevedere alcuna misura tecnica o procedurale (doc. 2); - del Decreto Interministeriale n. 412 del 4 novembre 2025, atto presupposto, in parte qua (doc. 3); - del Decreto Direttoriale n. 374 del 27 febbraio 2026 che - sulla base di una procedura viziata - riconosce il credito di imposta definitivo per l’anno 2024 alle società di distribuzione di cui alla tabella allegata con, allo stato, esclusione totale delle domande della ricorrente (doc. 4); - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque lesivo degli interessi della società ricorrente, ancorché non conosciuto

Giustizia amministrativa202603393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso di esaurimento delle risorse e disattivazione della piattaforma DGCOL, disposizioni applicative della procedura a sportello e decreto di riconoscimento definitivo dei crediti d’imposta per l’annualità 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa distributrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’avviso con cui la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha dichiarato esaurite le risorse disponibili per il tax credit relativo alla distribuzione nazionale e internazionale e ha disattivato la piattaforma DGCOL, nonché gli atti presupposti e il decreto di riconoscimento definitivo dei crediti d’imposta, deducendo l’illegittimità delle modalità operative della procedura a sportello. In particolare, ha contestato l’automatica disattivazione della piattaforma al raggiungimento del limite finanziario sulla base della mera trasmissione delle domande, senza preventiva verifica istruttoria; l’illegittima applicazione del soccorso istruttorio; e il malfunzionamento della piattaforma immediatamente dopo l’apertura della sessione del 27 gennaio 2026, che avrebbe impedito la presentazione di alcune domande. La ricorrente ha inoltre evidenziato il mancato riscontro all’istanza di accesso agli atti, finalizzata anche ad acquisire elementi tecnici sul funzionamento della piattaforma e sulla gestione delle domande.

La decisione

Il TAR ha esaminato esclusivamente la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, non essendo maturati i termini a difesa per quella contenuta nei motivi aggiunti. Ha ritenuto che le censure sulle modalità della procedura, sul soccorso istruttorio e sul funzionamento della piattaforma richiedessero un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato l’udienza pubblica per il merito al 3 novembre 2026 e, nelle more, ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati limitatamente all’ambito tax credit distribuzione nazionale e internazionale, per evitare l’esaurimento del plafond e consentire la definizione della controversia re adhuc integra. Quanto al dedotto malfunzionamento della piattaforma, il TAR ha rilevato che il Ministero si era costituito con atto di stile, senza produrre memoria o documentazione, e che l’istanza di accesso agli atti risultava priva di riscontro. Ha pertanto disposto una verificazione tecnica ex art. 66 c.p.a., affidata all’AGID, con accesso alla piattaforma DGCOL, ai file di log, ai report e ai ticket di assistenza, per accertare eventuali malfunzionamenti nel periodo compreso tra l’apertura della sessione e la disattivazione del sistema. Ha inoltre ordinato al Ministero il deposito di una relazione dettagliata e degli atti istruttori relativi al decreto di riconoscimento dei crediti, inclusa la documentazione concernente la completezza delle domande e l’eventuale attivazione del soccorso istruttorio. Infine, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui domande risultino regolarmente trasmesse prima della disattivazione della piattaforma, autorizzando la notifica per pubblici proclami. Le spese sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Quando la decisione cautelare richiede un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase, il giudice può fissare sollecitamente l’udienza di merito e adottare nelle more le misure necessarie a preservare l’utilità della decisione finale.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre una verificazione tecnica, affidandola a un organismo dotato di adeguata competenza, per accertare fatti rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati individuati in relazione agli effetti della controversia.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente, quando il numero dei controinteressati lo giustifica, la notifica per pubblici proclami secondo le modalità stabilite dal giudice.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Costituisce base normativa, insieme all’art. 49, comma 3, c.p.a., per le modalità di notificazione per pubblici proclami.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002

    La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni (…) dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato (…)

    Il termine decadenziale per chiedere la liquidazione del compenso dell’ausiliario è stato ritenuto decorrente dal deposito in giudizio della relazione finale di verificazione.

  • l. n. 220/2016

    È indicata quale base normativa del credito d’imposta per la distribuzione cinematografica e audiovisiva relativo all’annualità 2024.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le censure richiedono approfondimenti tecnici o istruttori incompatibili con la cognizione sommaria, il giudice può fissare l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e sospendere provvisoriamente gli atti impugnati per preservare l’utilità della decisione finale.
  • In una procedura amministrativa telematica a sportello, la legittimità della disattivazione automatica della piattaforma al raggiungimento del limite delle risorse può richiedere l’accertamento delle modalità effettive di acquisizione e verifica delle domande, non essendo sufficiente, ai fini della decisione, la sola trasmissione informatica delle istanze quando siano contestate anomalie procedurali o tecniche.
  • Quando il funzionamento di una piattaforma telematica è controverso e il relativo accertamento richiede competenze tecniche, il giudice può disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a., acquisendo file di log, report, ticket di assistenza e ulteriori dati direttamente presso l’amministrazione o il gestore del sistema.
  • La mancata produzione da parte dell’amministrazione degli atti e dei dati tecnici pertinenti, unitamente al mancato riscontro a un’istanza di accesso finalizzata alla verifica dei fatti controversi, può giustificare l’acquisizione giudiziale di una relazione istruttoria e di una verificazione tecnica.
  • Quando l’annullamento degli atti relativi a una procedura a sportello può incidere sulla posizione di tutti i soggetti le cui domande siano state regolarmente trasmesse prima della chiusura della piattaforma, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tali soggetti; ove siano numerosi, il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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