Cassazione Civile, Ordinanza n. 34986/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario avvisi di accertamento relativi agli anni 2009 e 2010; la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, mentre la CTR Calabria aveva rigettato l’appello. In cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo di ricorso, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per totale mancanza di motivazione della sentenza d’appello: la CTR non aveva esposto i motivi in fatto e in diritto della decisione né il percorso logico seguito, limitandosi nella parte dedicata ai "motivi della decisione" a riportare la sola dicitura "null". L’Agenzia ha resistito sostenendo che una motivazione implicita fosse ricavabile dall’esposizione in fatto, dove la CTR aveva osservato che l’appellante aveva riproposto pedissequamente le argomentazioni del ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al controllo del "minimo costituzionale", ma nel caso concreto ricorre un difetto assoluto di motivazione, poiché la sentenza della CTR era priva di qualsiasi effettiva illustrazione delle ragioni della decisione. La mera indicazione, nella parte in fatto, che l’appello riproponeva le ragioni originarie non integra una motivazione sufficiente né una motivazione implicita, perché nel processo tributario la riproposizione delle originarie ragioni difensive può valere a soddisfare l’onere di specificità dell’appello, ma non esonera il giudice dall’esaminarle e dal confutarle, sia pure sinteticamente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere la motivazione; la sua totale assenza determina nullità della decisione.
L’omessa motivazione o la motivazione solo apparente integra nullità della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; mancanza, apparenza, irriducibile contraddittorietà o perplessità/incomprensibilità sono vizi rilevabili dal testo della sentenza.
Nel processo tributario l’appello deve contenere motivi specifici; la riproposizione delle ragioni originarie può essere sufficiente se consente di ricavare inequivocamente le censure.
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza della commissione tributaria regionale è nulla se priva dell’illustrazione delle censure e delle ragioni del loro rigetto.
La motivazione deve consentire di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario la sentenza è nulla quando manca completamente la motivazione o questa si riduce a una formula meramente apparente, tale da impedire il controllo sull’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale: il vizio è configurabile solo se risulta dal testo della sentenza e si traduce in mancanza, apparenza, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità della motivazione.
- La riproposizione in appello delle argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo può soddisfare l’onere di specificità dell’impugnazione, ma non esonera il giudice d’appello dall’esaminare i motivi e dal dar conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni del loro eventuale rigetto.
- La motivazione per relationem è inidonea quando si risolve nella mera adesione alla decisione di primo grado senza esplicitare le censure mosse dall’appellante e le ragioni della loro infondatezza.
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