Cassazione Civile, Ordinanza n. 37667/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale attribuita a un parco eolico in categoria D. La società aveva presentato una dichiarazione Docfa chiedendo la determinazione della rendita senza computare la torre di sostegno dell'aerogeneratore. I giudici di merito avevano respinto il ricorso ritenendo che la torre, per le sue caratteristiche fisiche e di ancoraggio al suolo, dovesse essere considerata una costruzione rilevante ai fini della stima catastale. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, in combinato disposto con il regolamento catastale di cui al DM 28/1998, con l'art. 4 R.D.L. 652/1939 e con l'art. 812 c.c., sostenendo che la torre eolica rientra tra le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo di energia elettrica e, quindi, va esclusa dal calcolo della rendita catastale in base alla disciplina sui c.d. "imbullonati".
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la torre di sostegno dell'impianto eolico è una componente essenziale e funzionalmente integrata all'aerogeneratore, strettamente strumentale alla produzione di energia elettrica, e pertanto deve essere esclusa dalla stima catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, affinché proceda al ricalcolo della rendita escludendo il valore delle torri e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo"; "Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La norma introduce, per gli immobili speciali e particolari, una regola di stima che esclude dal computo catastale la componente impiantistica funzionale al processo produttivo, indipendentemente dall'infissione stabile al suolo o dalla consistenza fisica del manufatto.
Richiamato quale parte del quadro regolamentare catastale, in coordinamento con la disciplina sopravvenuta sui criteri di stima.
R.D.L. 652/1939, art. 4
Richiamato insieme alla normativa catastale per la determinazione della rendita degli immobili speciali.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di bene suscettibile di autonoma circolazione e non necessariamente rilevante come componente fondiaria.
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, devono essere esclusi dal valore imponibile i macchinari, congegni, attrezzature e impianti che siano funzionali allo specifico processo produttivo, anche quando siano strutturalmente integrati o stabilmente infissi al suolo.
- Il criterio dirimente non è la mera consistenza materiale o l'ancoraggio al terreno del manufatto, ma la sua funzione rispetto al processo produttivo: se il bene caratterizza il processo produttivo e non il fabbricato in sé, non deve concorrere alla stima catastale.
- Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, una volta affermata l'esclusione di determinate componenti dal computo della rendita, il giudice di rinvio deve procedere al ricalcolo della rendita effettivamente attribuibile depurandola dei beni esenti.
- La torre di sostegno di un impianto eolico, per la sua integrazione essenziale con navicella e rotore e per la funzione di consentire la produzione di energia elettrica, rientra tra le componenti impiantistiche escluse dalla stima catastale secondo la disciplina dei c.d. imbullonati.
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