Cassazione Penale, Sentenza n. 13761/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 10/05/2022 del Tribunale di sorveglianza di Bari che aveva rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, L. 26/7/1975, n. 354 contro l'ordinanza del 23/04/2021 del Magistrato di sorveglianza che aveva negato il riconoscimento della liberazione anticipata (riferita ai semestri di pena tra il 7/7/2015 e il 6/7/2020). Il rigetto era motivato dall'intervento di sanzioni disciplinari e dalla violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari durante l'esecuzione. Lambiase deduceva violazione e erronea applicazione delle norme (artt. 54 e 69-bis Ord. pen., art. 1 comma 3 L. 19/12/2002, n. 277, art. 657 c.p.p.) e censurava la mancata considerazione che egli si trovava in custodia cautelare per fatti commessi nel 2012 e nel 2014, anteriori a quelli per cui aveva già espiato la pena (2015-2020), chiedendo il riconoscimento del c.d. credito di pena da utilizzare nel futuro cumulo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi: il ricorrente non ha indicato specificamente i reati e le epoche di commissione relativi ai periodi di custodia cautelare per i quali chiedeva il riconoscimento della fungibilità. Il Collegio ha osservato che l'interesse deve essere attuale e che il riconoscimento della custodia cautelare ai fini del cumulo/pena può essere operato solo in relazione al reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire (art. 657, comma 4, c.p.p.). Per effetto della declaratoria di inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e con richiamo a Corte cost. n.186/2000).
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) - art. 69-bis, comma 3
La norma disciplina il reclamo avverso le decisioni in materia di misure alternative/benefici; è stata richiamata come base procedurale del reclamo rigettato, senza che potesse sopperire alla genericità dei motivi del ricorso.
Ordinamento penitenziario - art. 54
Norma richiamata in relazione alle regole sul calcolo della pena e sull'esecuzione, oggetto del quesito del ricorrente sul riconoscimento di periodi di custodia quale credito di pena.
Legge 19 dicembre 2002, n. 277 - art. 1, comma 3
Richiamata dal ricorrente tra le norme rilevanti; la Corte non ha svolto una valutazione di merito su tale specifico richiamo per la dichiarata inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura penale - art. 657, comma 4
Il Collegio interpreta questa disposizione nel senso che il giudice deve tener conto della custodia cautelare subita solo con riferimento al reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire; ne consegue che non è ammesso richiedere a titolo generico il riconoscimento di periodi di custodia relativi a fatti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
Codice di procedura penale - art. 616
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma equitativamente determinata; tale misura è stata applicata per euro 3.000,00.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata dal Collegio per escludere elementi che giustifichino l'attenuazione della sanzione pecuniaria (assenza di prova che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della custodia cautelare come credito di pena (fungibilità) è necessario indicare con precisione i reati e le date della custodia: le doglianze generiche sono inammissibili.
- L'interesse a chiedere il riconoscimento della custodia cautelare deve essere attuale: non può essere riconosciuto per periodi relativi a fatti non ancora giudicati con sentenza passata in giudicato o per procedimenti non definiti.
- Ai fini del cumulo o della determinazione della pena da eseguire, la custodia cautelare va considerata con riferimento specifico al reato per cui si deve eseguire la pena (art. 657, comma 4 c.p.p.); richieste di fungibilità non contestualizzate al titolo esecutivo sono infondate.
- Sanzioni disciplinari intervenute durante l'esecuzione e violazioni delle prescrizioni della misura (es. arresti domiciliari) possono ostare al riconoscimento di benefici come la liberazione anticipata.
- Ricorsi privi di specificità possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche oneri economici (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi consigliabile valutare attentamente la fondatezza e la completezza della documentazione prima di proporre ricorso.
- Se il periodo per cui si chiede il riconoscimento è stato già integralmente espiato, il ricorso può essere considerato privo di interesse e dichiarato inammissibile.
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