Ordinanza n. 652/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione n. 164 del 25.2.2026 del Direttore del Settore Patrimonio del Comune di Como, avente ad oggetto la “decadenza della concessione relativa al contratto stipulato con Yacht Club Como M.I.L.A. C.V.C. ASD in data 30/08/2000 rep. 1902, così come integrato dal contratto del 22/03/2007 racc. n. 12996”, notificata nella stessa data; - ove occorrer possa, della nota del 7.1.2026 del Settore Patrimonio del Comune di Como, avente ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento – art. 7 L. 241/90 e diffida ex art. 10 contratto di concessione rep. 1902 del 30/08/2000”, notificata nella stessa data; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di carattere istruttorio, ancorché non noto negli estremi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione di decadenza dalla concessione relativa a un contratto stipulato per l'utilizzo di un bene pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione concessionaria ha impugnato la determinazione comunale di decadenza dalla concessione, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e diffida contrattuale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti, né gli inadempimenti contestati dall'amministrazione. È indicata la presenza in giudizio anche di un'impresa privata.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di decadenza. Ha ritenuto che la controversia presentasse profili di particolare complessità, tali da richiedere un approfondito esame incompatibile con la fase sommaria cautelare. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto opportuno mantenere la situazione invariata nelle more del giudizio di merito, considerando l'esigenza prospettata dalla ricorrente di non interrompere l'attività programmata per il periodo estivo. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 24 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità della controversia.
Norme richiamate
comunicazione di avvio del procedimento
La norma è richiamata quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento impugnata; l'ordinanza non esamina nel merito la relativa legittimità.
art. 10 del contratto di concessione
diffida ex art. 10 contratto di concessione rep. 1902 del 30/08/2000
La disposizione contrattuale è richiamata in relazione alla diffida posta a fondamento del procedimento di decadenza; il suo contenuto e la sua applicazione non sono valutati nel merito.
La disposizione disciplina la tutela cautelare; il giudice ha accolto la domanda cautelare sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato e bilanciando gli interessi coinvolti in attesa della decisione di merito.
Massime di principio
- Quando la controversia cautelare presenta profili di particolare complessità che richiedono un approfondito esame incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può sospendere l'efficacia dell'atto impugnato e rinviare l'approfondimento delle questioni alla fase di merito, ove ricorra anche un concreto periculum in mora.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'esigenza di mantenere la res adhuc integra può giustificare la sospensione di un provvedimento di decadenza da una concessione quando la sua immediata esecuzione interromperebbe attività programmate nel periodo estivo, nelle more della definizione del giudizio.
- La sospensione cautelare dell'efficacia di un provvedimento di decadenza può essere disposta senza anticipare la decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso quando la complessità della controversia rende necessario un esame approfondito nella fase di merito.
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