Ordinanza n. 1188/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento per euro 140.534,69 relativa alle annate lattiere 2005 e 2006 e diniego di rateizzazione della pretesa debitoria
Esito
La controversia
Sono stati riuniti due ricorsi connessi. Con il primo il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendone l’annullamento e, in subordine, la riduzione dell’importo e la rideterminazione del tasso di interesse applicato. Con il secondo ha impugnato il diniego dell’istanza di rateizzazione presentata nel luglio 2023, chiedendo anche la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 10-bis della legge n. 203/2023 e, in subordine, la riduzione della pretesa. Nel corso del giudizio il ricorrente ha presentato un’istanza di definizione transattiva della posizione debitoria ai sensi dell’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, convertito e modificato, davanti all’Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario. La parte ha chiesto il rinvio dell’udienza per consentire la prosecuzione delle interlocuzioni amministrative. Il TAR ha rilevato la persistente pendenza di tale procedimento e il decorso dei termini normativamente previsti per la proposta transattiva, per la relativa accettazione o rifiuto e per l’eventuale audizione davanti all’Organismo.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento, riduzione della pretesa o rideterminazione degli interessi, né ha deciso la questione di legittimità costituzionale prospettata. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per rinviare la trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., in considerazione della pendenza della procedura amministrativa di definizione transattiva, potenzialmente incidente sulla posizione debitoria oggetto del giudizio. Nelle more ha disposto istruttoria nei confronti di A.D.E.R. e Ag.E.A., ordinando loro di riferire sullo stato del procedimento ex art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, chiarendo se l’Organismo si sia pronunciato sull’ammissibilità della domanda o sulla sua riconducibilità alle posizioni debitorie contemplate dalla norma e indicando l’eventuale termine stimato di conclusione. Ha inoltre ordinato al ricorrente di illustrare lo stato della procedura, in applicazione dei doveri di leale collaborazione e di cooperazione alla ragionevole durata del processo. Il termine per gli adempimenti delle amministrazioni è stato fissato in 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; l’udienza è stata rinviata al 10 dicembre 2026. Spese al seguito.
Norme richiamate
art. 10-ter d.l. n. 69/2023, convertito e successivamente modificato
Disciplina la procedura di definizione transattiva delle posizioni debitorie pendenti connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, compresi i termini per la proposta, l’accettazione o il rifiuto e l’eventuale audizione.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Consente il rinvio della trattazione quando la pendenza di un procedimento amministrativo rilevante giustifica la prosecuzione dell’attesa prima della decisione.
art. 88 c.p.c.
Richiamato quanto al dovere di leale collaborazione delle parti.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato quanto al dovere di cooperazione delle parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo.
art. 10-bis legge 10 agosto 2023, n. 203
La questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata prospettata dal ricorrente, ma non è stata esaminata nell’ordinanza interlocutoria.
Massime di principio
- La pendenza di un procedimento amministrativo formalmente avviato e potenzialmente idoneo a incidere sull’oggetto della controversia può giustificare il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., quando l’attesa della sua definizione sia concretamente rilevante per la decisione giudiziale.
- Quando i termini previsti dalla disciplina del procedimento amministrativo risultano già decorsi, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per verificare lo stato effettivo della procedura, l’eventuale pronuncia sull’ammissibilità dell’istanza e i tempi stimati per la conclusione.
- Il dovere di leale collaborazione delle parti e il principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo consentono al giudice di imporre anche alla parte privata di riferire sullo stato del procedimento amministrativo pendente, quando tale informazione sia rilevante per la trattazione della causa.
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