Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3036/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 110392 del 20.04.2026, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202605076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per il percorso di specializzazione sul sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per il sostegno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare, il TAR ha rilevato, con valutazione sommaria, che l'amministrazione non sembra avere adeguatamente esaminato la documentazione completa relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico del corso di studi, né l'esperienza professionale maturata dalla ricorrente nel settore. Il giudice ha inoltre considerato già superate dall'Adunanza plenaria le argomentazioni ostative fondate sull'assenza di natura abilitante del titolo. È stata ritenuta necessaria una motivazione rigorosa sulle divergenze tra i programmi formativi, alla luce delle esigenze europee di riconoscimento dei titoli professionali, rafforzamento del mercato interno e libera circolazione dei lavoratori.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo il provvedimento ministeriale impugnato fino alla scadenza del contratto di insegnamento su sostegno, fissata al 30 giugno 2026. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella possibile incompletezza della valutazione amministrativa della formazione estera e dell'esperienza professionale, nonché nella necessità di una motivazione rigorosa sulle divergenze formative e nella possibilità di superare tali differenze mediante adeguate misure compensative. Il periculum in mora è stato collegato al contratto di insegnamento su sostegno in corso, prossimo alla scadenza. La trattazione di merito è stata fissata per il 3 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ricorrono i presupposti per la concessione della tutela cautelare, con sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato fino alla scadenza del contratto di insegnamento.

  • Adunanza plenaria, sentenze nn. 18-22/2022

    Le argomentazioni ostative basate sull'assenza di natura abilitante del titolo risultano già superate.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in un altro Stato membro, l'amministrazione deve esaminare integralmente la documentazione relativa all'iter formativo, compreso il piano analitico del corso, e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
  • Il diniego di riconoscimento fondato sulle divergenze tra programmi formativi deve essere sorretto da una motivazione rigorosa, tenendo conto degli obiettivi europei di riconoscimento dei titoli professionali, rafforzamento del mercato interno e libera circolazione dei lavoratori.
  • Le differenze formative tra ordinamenti possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative; esse non giustificano automaticamente il diniego del riconoscimento.
  • In sede cautelare, la pendenza di un contratto di insegnamento su sostegno prossimo alla scadenza può integrare il periculum in mora e giustificare la sospensione del diniego di riconoscimento fino alla scadenza del contratto.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.