Ordinanza n. 3045/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione dirigenziale prot. CA/607/2026 del 9 marzo 2026, notificata in data 12 marzo 2026, adottata dal Municipio Roma I – Direzione Tecnica, E.Q. Edilizia Privata, Ufficio Disciplina Edilizia Abusi Edilizi di Roma Capitale, avente ad oggetto la determinazione dirigenziale di ingiunzione dell’ordine di demolizione delle opere ivi indicate con ripristino dello stato dei luoghi; - della proposta di determinazione dirigenziale n. 20319 del 6 marzo 2026, rep. CA/607/2026, adottata Ufficio Disciplina Edilizia Abusi Edilizi, notificata in data 12 marzo 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativo a opere edilizie, nonché la proposta di determinazione presupposta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha ingiunto la demolizione delle opere indicate nel provvedimento e il ripristino dello stato dei luoghi, chiedendone la sospensione cautelare. Il giudice ha esaminato i presupposti dell'art. 55 c.p.a., rilevando, quanto al periculum in mora, che il pregiudizio dedotto era esclusivamente patrimoniale e doveva recedere rispetto all'interesse pubblico al ripristino della conformità edilizio-urbanistica dell'immobile e all'interesse del controinteressato alla salubrità e vivibilità della propria abitazione. Quanto al fumus boni iuris, la società non aveva rappresentato nell'elaborato grafico allegato alla SCIA alcune circostanze rilevanti, in particolare il tratto terminale del percorso delle canne fumarie, che si sarebbe trovato all'altezza di un'unità immobiliare residenziale. Tale omissione è stata ritenuta idonea, in sede di cognizione sommaria, a giustificare l'esercizio dei poteri repressivi edilizi da parte dell'amministrazione comunale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti sia il periculum in mora sia il fumus boni iuris. Il pregiudizio patrimoniale allegato dalla ricorrente è stato considerato recessivo nel bilanciamento con l'interesse pubblico al ripristino della legalità edilizio-urbanistica e con l'interesse del controinteressato alla salubrità e vivibilità della propria abitazione. La mancata rappresentazione, nella documentazione allegata alla SCIA, del tratto terminale delle canne fumarie collocato in prossimità di un'unità residenziale è stata ritenuta sufficiente, allo stato della cognizione cautelare, a sostenere l'esercizio dei poteri repressivi edilizi. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente in favore di Roma Capitale e del controinteressato, liquidate in euro 500 per ciascuna parte oltre accessori di legge; sono state invece compensate nei confronti del Ministero della Cultura.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, verificati attraverso la valutazione del pregiudizio imminente e irreparabile e della parvenza di fondatezza della pretesa.
art. 21-novies, comma 2-bis, c.p.a.
Il giudice ha richiamato la disposizione quale base della possibilità di esercitare i poteri repressivi in presenza dell'omessa rappresentazione di circostanze rilevanti nella documentazione allegata alla SCIA.
artt. 27 e seguenti d.P.R. n. 380/2001
Le disposizioni sono state richiamate quale fondamento dei poteri repressivi edilizi attribuiti all'amministrazione comunale.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio esclusivamente patrimoniale del privato può recedere, nel bilanciamento degli interessi, rispetto all'interesse pubblico al ripristino della conformità edilizio-urbanistica e all'interesse del controinteressato alla salubrità e vivibilità della propria abitazione.
- L'omessa rappresentazione, negli elaborati allegati a una SCIA, di elementi rilevanti dell'intervento edilizio può escludere la parvenza di fondatezza della domanda cautelare e giustificare, allo stato della cognizione sommaria, l'esercizio dei poteri repressivi edilizi.
- La tutela cautelare è negata quando non risultino integrati, anche alternativamente, il periculum in mora e il fumus boni iuris richiesti dall'art. 55 c.p.a.
Come è indicizzato
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