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Ordinanza

Ordinanza n. 212/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento della Determinazione 30.9.2025 n. 1159 del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Grado nella parte in cui, non concludendo il procedimento concessorio avviato sull'istanza 30.8.2024 della soc. Lauto 2000 e integrando con ciò un suo pregiudizievole arresto procedimentale, è stato esplicitato che “CONSIDERATO che sono pervenute più istanze concorrenti per il rilascio della concessione relativa alla medesima UMI e che conseguentemente si dovrà dare corso a una procedura comparativa come previsto dalla delibera del Commissario straordinario con i poteri della giunta n. 29 del 29.2.2024 e confermato e ulteriormente precisato nella recente deliberazione giuntale n. 2025 del 29.09.2025 ”; della Determinazione 19.11.2025 prot. n. 0040763 dello stesso Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Grado nella parte in cui, non concludendo il procedimento concessorio avviato sull'istanza 30.8.2024 della soc. Lauto 2000 e denegando il richiesto accesso documentale, si è riconfermato che entro il termine fissato del pubblicato Avviso “sono pervenute una o più domande concorrenti…Ciascuno dei soggetti che ha presentato istanza di parte e istanza concorrente riceverà a breve una lettera invito per la formulazione di una proposta progettuale…”, nonché della presupposta Delibera di Giunta d.d. 29.9.2025 n. 205 del Comune di Grado nella parte in cui la stessa prevede che “a seguito della pubblicazione sul BUR FVG degli avvisi relativi a ciascuna delle istanze, per alcune di esse sono pervenute istanze concorrenti”, nell'ipotesi in cui, pur non riferendosi esplicitamente all'istanza della Soc. Lauto 2000, la citata delibera avesse preso atto che, anche per l'istanza della soc. Lauto 2000 (in contrasto con quanto comunicato alla società ricorrente con nota d.d. 31.12.2024), ci fosse stata la presentazione di tempestive istanze concorrenti; - e di ogni atto presupposto, collegato e/o comunque connesso ai suindicati atti, nella misura in cui abbia concorso a non far concludere il procedimento concessorio iniziato dall'amministrazione resistente con l'attribuzione della concessione alla società ricorrente.

Giustizia amministrativa202500651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazioni comunali che hanno arrestato il procedimento per il rilascio di una concessione demaniale marittima, affermando la presenza di istanze concorrenti, nonché diniego di accesso alla documentazione relativa all’istanza concorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha presentato un’istanza di nuova concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione e della normativa regionale, per la realizzazione di uno stabilimento balneare. L’istanza è stata pubblicata per consentire la presentazione di osservazioni, opposizioni o ulteriori istanze concorrenti. Il Comune aveva inizialmente comunicato alla società l’assenza di istanze concorrenti e la prosecuzione dell’istruttoria, chiedendo successivamente ulteriore documentazione. Con una successiva determinazione, tuttavia, l’Amministrazione ha affermato che erano pervenute più istanze concorrenti per la medesima unità minima di intervento e che sarebbe stata avviata una procedura comparativa. A seguito della richiesta di accesso, il Comune ha ribadito la presenza di una o più istanze concorrenti, preannunciando l’invio di lettere-invito per la presentazione di proposte progettuali e negando temporaneamente l’accesso alle istanze per ragioni di riservatezza durante le operazioni comparative. La ricorrente ha impugnato tali determinazioni e la presupposta deliberazione di Giunta, contestando l’arresto del procedimento concessorio e la sottrazione all’accesso della documentazione relativa all’istanza concorrente.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto un’istruttoria. Ha ordinato al Comune di Grado di depositare, entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, l’istanza del 12 novembre 2024, richiamata nella lettera di invito del 28 aprile 2026 come istanza concorrente, completa di tutti gli allegati e senza oscuramenti, nonché il riscontro comunale a tale istanza. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire tale documentazione per verificare la concreta esistenza e il contenuto dell’istanza concorrente. Ha escluso le ragioni di segretezza invocate dal Comune, rilevando che la procedura concessoria non è soggetta al codice dei contratti pubblici e che, pertanto, non trova applicazione la limitazione eccezionale prevista dall’art. 35, comma 2, lett. d), d.lgs. 36/2023. Ha inoltre valorizzato la parità di trattamento, poiché l’istanza della ricorrente era stata resa pubblica, sia pure per estratto, mediante pubblicazione sul BUR e all’albo pretorio. L’udienza pubblica è stata fissata per il 15 luglio 2026. È stata infine respinta la richiesta di oscuramento della denominazione della società ricorrente, per mancanza sia del presupposto soggettivo sia di particolari ragioni oggettive di riservatezza connesse al procedimento concessorio.

Norme richiamate

  • art. 36 codice della navigazione

    Costituisce la base normativa dell’istanza di nuova concessione demaniale marittima.

  • art. 9, comma 6, l.r. 22/2006

    È richiamato quale ulteriore fondamento normativo dell’istanza concessoria.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Sono richiamati quali norme processuali poste a fondamento dell’acquisizione istruttoria.

  • art. 35, comma 2, lett. d), d.lgs. 36/2023

    La limitazione all’accesso prevista per le procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici non è applicabile a una procedura di concessione demaniale non soggetta a tale codice.

Massime di principio

  • In una procedura per il rilascio di una concessione demaniale marittima non soggetta al codice dei contratti pubblici, le limitazioni eccezionali all’accesso previste da tale codice non possono essere applicate in via analogica o automatica.
  • Quando l’amministrazione fonda l’arresto del procedimento concessorio sulla presenza di un’istanza concorrente, il giudice può ordinare l’acquisizione integrale dell’istanza e degli allegati per verificare la concreta esistenza, tempestività e rilevanza della concorrenza procedimentale.
  • La parità di trattamento tra aspiranti concessionari può giustificare la conoscibilità delle istanze concorrenti quando l’istanza del ricorrente sia stata resa pubblica mediante le forme previste dal procedimento.
  • La mera esigenza di riservatezza durante una procedura comparativa non è sufficiente a sottrarre integralmente le istanze all’accesso, in assenza di una specifica base normativa applicabile e di concrete ragioni di segretezza.
  • La richiesta di anonimizzazione della denominazione di una società privata può essere respinta quando non emergano particolari esigenze oggettive di riservatezza connesse alla controversia e il procedimento amministrativo riguardi una concessione priva di profili di speciale sensibilità.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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