Cassazione Civile, Ordinanza n. 27225/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2011 con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa ai fini IRES, IRAP e IVA di una società esercente attività di compravendita di oro usato, contestando, tra l'altro, costi indeducibili/non inerenti/non di competenza, la tassazione di somme qualificate dalla contribuente come escluse dal campo IVA e, per due rilievi specifici, l'assoggettamento a IVA di un premio/provvigione e il diniego del regime di inversione contabile (reverse charge) per cessioni di oro. La CTR aveva accolto l'appello della società, ritenendo non dovuta l'IVA sul premio e applicabile il reverse charge alle cessioni di oro destinate a ricondizionamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) falsa applicazione degli artt. 2, comma 3, e 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il premio/commissione maturato al raggiungimento di un fatturato predeterminato costituiva prestazione di servizi imponibile e non mera attribuzione patrimoniale esclusa da IVA; (2) violazione degli artt. 36 e seguenti del d.L. n. 41/1995 e falsa applicazione dell'art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, assumendo che il reverse charge non fosse applicabile perché la cessionaria svolgeva anche attività di rivendita dell'oro, seppure marginale, e dunque non si trattava di operazione riconducibile al regime speciale invocato.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, qualificando il premio pattuito come attribuzione patrimoniale derivante da un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, subordinato a condizione sospensiva del raggiungimento di un fatturato, e non come corrispettivo di una prestazione di servizi resa dalla contribuente; conseguentemente, la somma non era soggetta a IVA. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che, ai fini del reverse charge sulle cessioni di oro/materiale d'oro/prodotti semilavorati, rilevano la natura e purezza del bene e la sua destinazione non all'immediato consumo ma alla trasformazione in altro oggetto, non la circostanza che la cessionaria effettui direttamente la lavorazione o che svolga anche una marginale attività di rivendita. La CTR aveva correttamente valorizzato che le cessioni erano destinate a ricondizionamento secondo pattuizioni contrattuali e con invio in fonderia del materiale, in un contesto di buona fede della contribuente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con conferma della decisione di merito favorevole alla società.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Il premio in denaro, in quanto attribuzione patrimoniale non corrispettiva di una prestazione di servizi, non integra una cessione/prestazione imponibile ai fini IVA.
art. 3, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
L'IVA colpisce le prestazioni di servizi rese a titolo oneroso nell'ambito di un rapporto sinallagmatico; manca il presupposto impositivo se l'erogazione dipende solo da una condizione e non da un facere del beneficiario.
art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
Il reverse charge si applica alle cessioni di oro da investimento, materiale d'oro e prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, quando il bene è destinato alla trasformazione e non all'immediato consumo; non assume rilievo che il cessionario esegua direttamente la lavorazione.
art. 2, VI direttiva 77/388/CEE
Il presupposto IVA richiede cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso; il criterio distintivo è lo scambio sinallagmatico di prestazioni.
La pattuizione è stata letta come proposta unilaterale con obbligazioni a carico del solo proponente, rispetto alla quale il destinatario assume la posizione di oblato fino ad accettazione o rifiuto.
La Corte esclude la nullità per condizione meramente potestativa, perché l'evento dedotto in condizione non è rimesso alla mera volontà di una parte contraente.
art. 198, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE
Consente agli Stati membri di designare come debitore dell'imposta l'acquirente nelle cessioni di oro/materiali assimilati; la norma va interpretata restrittivamente ma secondo la sua finalità antifrode.
art. 199, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
La disciplina del reverse charge si inserisce in un sistema derogatorio volto a semplificare la riscossione e prevenire frodi su beni ad alto rischio evasivo.
art. 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
La nozione di cessione di beni coincide con il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
art. 193, direttiva 2006/112/CE
Il reverse charge costituisce deroga al principio generale secondo cui l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua la cessione o la prestazione.
Massime di principio
- Un premio in denaro maturato al verificarsi di un risultato economico predeterminato, senza obbligo di facere o altra controprestazione a carico del beneficiario, non costituisce corrispettivo di una prestazione di servizi e non è assoggettabile a IVA come operazione onerosa.
- Ai fini della qualificazione fiscale di un negozio, occorre guardare alla struttura effettiva dell'accordo: se l'erogazione patrimoniale è dovuta in base a una proposta unilaterale o a una condizione sospensiva e non a un sinallagma, manca il presupposto impositivo della prestazione a titolo oneroso.
- Nel reverse charge per oro e materiali assimilati, il dato decisivo è la natura del bene, il suo tenore/purezza e la sua destinazione economica alla trasformazione o a un nuovo ciclo produttivo; non è decisivo che il cessionario curi personalmente la lavorazione intermedia.
- La disciplina dell'inversione contabile va interpretata in modo coerente con la finalità antifrode perseguita dal legislatore unionale: il regime opera per beni facilmente movimentabili e ad alto rischio evasivo, e non può essere ristretto in modo da svuotarne l'efficacia.
- La circostanza che il cessionario svolga anche, in via marginale, attività di rivendita del bene non esclude di per sé l'applicazione del reverse charge, se l'operazione concreta è destinata a ricondizionamento e presenta i requisiti oggettivi richiesti dalla norma.
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