Cassazione Civile, Ordinanza n. 32738/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui, in appello, la parte professionale aveva proposto appello incidentale ottenendo la riforma parziale della decisione di primo grado e la condanna in solido dell'amministratore e della società rappresentata al pagamento di una somma più elevata, oltre alle spese dei due gradi. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di norme in tema di prova, rappresentanza, mandato e procura alle liti, nonché omesso esame di un fatto decisivo: sostenevano che non vi fosse base per ritenere un contratto di patrocinio tra l'amministratore e il professionista e, dunque, per affermarne la legittimazione passiva. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 343 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che l'appello incidentale era stato proposto solo contro l'amministratore e non contro la società, rimasta contumace in appello e non destinataria della notifica del gravame incidentale; nonostante ciò, la corte territoriale aveva esteso alla società la condanna, in assenza di contraddittorio e di specifica domanda nei suoi confronti. La società ha inoltre sostenuto che il ricorso era tempestivo per lei, perché la notifica della sentenza effettuata al difensore dell'altro ricorrente non le si poteva opporre. Il ricorrente professionista ha contrastato tali deduzioni, insistendo per l'inammissibilità del ricorso e per la condanna alle spese e alle ulteriori conseguenze ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del primo ricorrente, ritenendolo tardivo perché la sentenza d'appello era stata notificata al suo difensore e il ricorso per cassazione era stato proposto oltre il termine breve ex art. 325 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato nei suoi confronti. Quanto alla società, ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo tempestivo il ricorso per essa e fondato il rilievo che l'appello incidentale era stato proposto solo contro l'altro debitore solidale: il giudice d'appello non poteva quindi condannare la società senza che fosse stato instaurato il contraddittorio nei suoi confronti. Ne è seguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna in solido della società. Il primo ricorrente è stato condannato alle spese in favore del resistente, oltre a una somma ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato; le spese tra il primo ricorrente e la società sono state compensate.
Norme richiamate
la notifica della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare; il ricorso proposto oltre tale termine è tardivo e inammissibile per la parte colpita dalla notifica
in difetto di efficace notificazione della sentenza alla parte rimasta contumace in appello, il ricorso resta proponibile nel termine lungo
l'appello incidentale deve essere valutato nei limiti soggettivi e oggettivi della sua proposizione; non può fondare pronunce oltre i suoi destinatari
art. 111 Cost.
il contraddittorio deve essere assicurato nei confronti della parte contro la quale si chiedono effetti sfavorevoli in appello
il giudice non può pronunciare oltre la domanda o nei confronti di soggetti non colpiti dalla domanda stessa
quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta di inammissibilità, la legge prevede una valutazione tipica di abuso del processo e consente la condanna equitativa alla controparte e a una somma in favore della cassa per le ammende
in caso di decisione conforme alla proposta del Presidente trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è definito in senso sfavorevole
Massime di principio
- Se la sentenza di appello è notificata al difensore di una parte, per quella parte decorre il termine breve per il ricorso per cassazione; il ricorso proposto oltre tale termine è inammissibile per tardività.
- La notifica della sentenza a una sola parte del giudizio non si estende automaticamente a un coobbligato o a una parte rimasta contumace in appello, che conserva il termine lungo per impugnare se non destinataria di valida notificazione.
- L'appello incidentale produce effetti solo nei confronti dei soggetti contro i quali è effettivamente proposto; il giudice d'appello non può aggravare la posizione di un terzo o di una parte contumace se non è stato instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
- La pronuncia di condanna non può essere estesa a un soggetto non raggiunto dalla domanda o dal gravame incidentale, altrimenti si realizza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio.
- Quando il ricorso viene deciso in conformità alla proposta di inammissibilità, la disciplina processuale può comportare la condanna per abuso del processo e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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