Cassazione Penale, Sentenza n. 20275/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Per effetto dell'estinzione è stata eliminata la sanzione amministrativa accessoria applicata e disposta la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Asti affinché la competente autorità amministrativa proceda ai conseguenti accertamenti ex art. 224, comma 3, cod. strada.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione avverso la sentenza del 24/09/2020; il motivo decisivo è che il reato previsto dall'art. 186 cod. strada, commesso il 28/10/2015, è estinto per prescrizione. La declaratoria di estinzione per prescrizione impedisce l'esame delle questioni di merito e la prosecuzione del processo, poiché è obbligatoria l'immediata pronuncia sulla causa estintiva.
Norme richiamate
Il reato contestato (fatto datato 28-10-2015) è stato riconosciuto estinto per prescrizione; ciò rende improseguibile l'azione penale e impone la declaratoria dell'estinzione.
art. 129 cod. proc. pen. (ultimo comma)
Non è stato possibile applicare tale norma nella sede di legittimità, poiché non risultava evidente il ricorrere di una causa di non punibilità di cui alla norma stessa, stante le ragioni espresse nella motivazione impugnata.
art. 224, comma 3, cod. strada
L'estinzione del reato per prescrizione trasferisce all'autorità amministrativa (Prefetto) la competenza esclusiva ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria; pertanto il giudice penale deve eliminare tale sanzione e trasmettere gli atti al Prefetto.
Sez. U., 21-10-1992, Marino
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è obbligatoria e impedisce la prosecuzione del processo.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275
Ulteriore precedente che conferma l'immediata declaratoria della causa estintiva e l'incompatibilità della prosecuzione del processo con tale declaratoria.
Cass., 23-1-1997, Bornigia; Cass., 24-6-1996, Battaglia
Precedenti citati a supporto dell'orientamento secondo cui l'accertamento dell'estinzione per prescrizione esclude la prosecuzione del processo e impone la declaratoria di estinzione.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione, il giudice deve dichiarare immediatamente l'estinzione e non può disporre la prosecuzione del processo né rinviare la decisione per accertamenti successivi.
- L'estinzione del reato per prescrizione comporta la rimozione da parte del giudice penale di eventuali sanzioni amministrative accessorie e, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada, la competenza per verificarne l'applicabilità spetta esclusivamente al Prefetto.
- Non è corretto utilizzare la sede di legittimità per applicare d'ufficio cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.) quando non risultano in modo evidente nel fascicolo; tali questioni richiedono chiari elementi di fatto o diritto nel provvedimento impugnato.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione rende ininfluente l'esame dei motivi di merito che, se accolti, avrebbero determinato solo l'annullamento con rinvio: la prescrizione prevale e determina l'annullamento senza rinvio.
- In situazioni analoghe è opportuno che le parti segnalino tempestivamente la prescrizione e che, quando essa è intervenuta, si preveda la successiva gestione amministrativa delle sanzioni accessorie dal Prefetto competente.
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