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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10599/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello di conferma della condanna per furto aggravato resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo del 18/06/2024, che aveva confermato la condanna per furto aggravato. L'unico motivo di ricorso deduceva omessa motivazione in ordine alla declaratoria di penale responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non specificava quali elementi della motivazione sarebbero stati erronei o mancanti, nonostante la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione logicamente corretta; ciò non consentiva al giudice di legittimità di individuare compiutamente le censure e di svolgere il sindacato richiesto.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata quale reato oggetto della condanna confermata.

  • art. 625 nn. 2 e 7 c.p.

    Aggravanti del furto poste a base della contestazione e della condanna confermata.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare in modo puntuale le ragioni di censura; la sua genericità e indeterminatezza comportano inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di omessa o insufficiente motivazione non può limitarsi ad affermazioni apodittiche, ma deve indicare specificamente quali passaggi della decisione sarebbero illogici, mancanti o erronei.
  • La motivazione del ricorso deve essere autosufficiente quanto al nucleo critico della doglianza: se non consente di comprendere gli esatti rilievi mossi alla sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logicamente coerente, una critica generica alla declaratoria di responsabilità non è idonea a radicare il sindacato di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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