Cassazione Penale, Ordinanza n. 33462/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per furto in abitazione aggravato dalla minorata difesa. L'unico motivo denunciava la violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p. Il ricorso è stato ritenuto privo di specificità perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva evidenziato che l'aggravante derivava non solo dalla commissione del fatto in orario notturno, ma anche dal fatto che le persone offese stessero dormendo, circostanza non adeguatamente criticata dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non si confrontava compiutamente con la motivazione della sentenza d'appello e ha ribadito che la commissione del reato in tempo di notte può integrare la circostanza aggravante della minorata difesa, purché la pubblica o privata difesa sia stata concretamente ostacolata e non sussistano circostanze ulteriori idonee a neutralizzare tale effetto. Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La condanna confermata riguardava il delitto di furto in abitazione.
La circostanza aggravante della minorata difesa richiede che le condizioni di tempo, luogo o persona abbiano concretamente ostacolato la pubblica o privata difesa.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando la censura non si confronta puntualmente con la motivazione della decisione impugnata e omette di criticare uno degli elementi autonomamente posti a fondamento della decisione.
- La commissione del reato durante la notte può integrare la circostanza aggravante della minorata difesa anche in assenza di ulteriori condizioni temporali, spaziali o personali, purché sia accertato in concreto che la pubblica o privata difesa sia stata ostacolata.
- L'effetto aggravante connesso all'orario notturno può essere escluso quando ricorrano circostanze ulteriori, diverse da quelle relative al tempo, idonee a neutralizzare concretamente l'ostacolo alla difesa.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove l'impugnazione sia colposa ed evidentemente inammissibile, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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