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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12842/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fradusco impugnava la conferma del licenziamento intimato nel 2007 e chiedeva la reintegrazione alla luce della sentenza penale di assoluzione del 2015 (perché il fatto non sussiste/ non costituisce reato). In particolare invocava l'applicazione degli artt. 55-ter d.lgs. 165/2001 e 653 c.p.p. (meccanismi di raccordo tra procedimento penale e disciplinare), la decadenza dell’azione disciplinare per mancata riapertura entro 60 giorni (art. 55-ter comma 4), la rilevanza del giudicato penale a favore del lavoratore e la pretesa corresponsione del TFR e delle retribuzioni tra i due licenziamenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto: (i) prevalente il principio di autonomia tra procedimento disciplinare e penale previsto dal d.lgs. 165/2001 (riforma 2009), che consente all’amministrazione una valutazione autonoma dei fatti anche dopo assoluzione penale; (ii) l'art. 55-ter e l'art. 653 c.p.p. prevedono l'obbligo di riaprire il procedimento disciplinare su istanza del lavoratore ma non la revoca automatica della sanzione; (iii) il termine di 60 giorni per la riapertura non è da considerarsi perentorio in modo tale da determinare automaticamente la decadenza dell'azione disciplinare, alla luce dell'art.55-bis comma 9-ter e dell'art.152 c.p.c.; (iv) l'ATER, quale ente pubblico economico secondo la L.R. Lazio n.30/2002, non è assoggettata automaticamente a tutta la disciplina del T.U. 165/2001, ma qui il giudicato sull'obbligo di riattivazione prevale; (v) non và riconosciuta la reintegrazione o il risarcimento chiesto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55-ter

    Introduce il principio di autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale nel pubblico impiego privatizzato; obbliga l'Amministrazione a riaprire il procedimento disciplinare su istanza del lavoratore dopo l’irrevocabilità dell'accertamento penale, ma non impone la revoca automatica della sanzione disciplinare.

  • cod. proc. pen., art. 653

    Funziona in combinato disposto con l'art. 55-ter come meccanismo di raccordo fra giudicato penale e procedimento disciplinare, imponendo la possibilità di revisione disciplinare ma non la subordinazione automatica della sanzione disciplinare all’esito penale.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis, comma 9-ter

    la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività.

    Stabilisce che l'inosservanza di termini procedurali (salvo i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento) non produce automaticamente la decadenza dell'azione disciplinare, purché non sia compromesso irreparabilmente il diritto di difesa.

  • Legge Regionale Lazio n. 30/2002

    Qualifica le ATER come enti pubblici economici con autonomia gestionale e natura privatistica per molti aspetti; tale natura incide sull'applicabilità integrale della disciplina del pubblico impiego (T.U. 165/2001) e sul regime disciplinare del personale dirigente.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 2

    Non va interpretato in senso dinamico per estendere automaticamente l'ambito di applicazione del T.U. ad enti nati dalla trasformazione degli IACP; la Cassazione ha escluso tale lettura dinamica.

  • cod. proc. civ., art. 152, comma 1

    Richiamato per spiegare che i termini previsti dalla legge sono perentori solo se espressamente previsti; il termine di 60 giorni per la riapertura non è stato ritenuto perentorio nella fattispecie.

  • cod. proc. civ., art. 112

    Richiesto dal ricorrente per contestare omessa pronuncia sulla decadenza; la Corte ha ritenuto l'eccezione infondata alla luce della regola di autonomia e del giudicato civile pregresso.

  • cod. civ., art. 2909

    Riferito dal ricorrente in ordine alla preclusione dell'efficacia di un giudicato; la Corte ha ritenuto non pertinente la censura, dato che esisteva un giudicato civile sulla legittimità del primo licenziamento.

  • Cost., art. 24; CEDU, artt. 6, 13, 14

    Le garanzie costituzionali e convenzionali (diritto di difesa e giusto processo) sono state valutate nel bilanciamento operato dalla Corte: l'applicazione del principio di autonomia e dell'obbligo di riapertura non è stata ritenuta incompatibile con tali diritti nella specie.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato il principio di autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale prevale: l'assoluzione penale non determina automaticamente la revoca della sanzione disciplinare.
  • L'art. 55-ter d.lgs.165/2001 e l'art. 653 c.p.p. impongono all'amministrazione di riaprire il procedimento disciplinare su istanza del lavoratore dopo l’accertamento penale irrevocabile, ma solo per consentire una nuova valutazione autonoma, integrata dalle risultanze penali.
  • Il mancato rispetto del termine di riapertura (60 giorni) non comporta automaticamente la decadenza dell'azione disciplinare: è necessario dimostrare che il diritto di difesa è stato irrimediabilmente compromesso.
  • Se è intervenuto un giudicato civile definitivo che ha confermato la legittimità del licenziamento, tale giudicato ostacola che una successiva istanza fondata sulla sopravvenuta assoluzione penale imponga automaticamente la reintegrazione.
  • Prima di avviare azioni giudiziarie per reintegrazione è importante verificare la natura giuridica del datore (es. ente pubblico economico come ATER) e l'effettiva applicabilità delle norme del pubblico impiego (T.U. 165/2001) al rapporto in questione.
  • Per il lavoratore che ottiene l'assoluzione penale, la strada corretta è: istanza tempestiva di riapertura del procedimento disciplinare, documentazione delle ragioni per le quali le risultanze penali dovrebbero incidere sull'esito disciplinare e, se necessario, impugnazione giudiziale delle determinazioni amministrative adottate a seguito della riapertura.

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