Cassazione Civile, Sentenza n. 12258/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riconoscimento e liquidazione dell'indennità / rimborso per l'uso del mezzo proprio per gli spostamenti tra Rovereto (sede contrattuale) e il piazzale aziendale di Sommacampagna, a seguito della direttiva aziendale di far prestare servizio in tale piazzale; contestazione circa l'applicabilità dell'art. 28 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, la natura dell'accordo aziendale del maggio 2014 (se rimborso spese o compenso per lavoro straordinario) e la qualificazione del tempo di spostamento come orario di lavoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Arcese Trasporti S.p.A., confermando la sentenza della Corte d'Appello di Trento che aveva riconosciuto a Roberto Pedretti il diritto al rimborso per l'uso del mezzo proprio ai sensi dell'art. 28 del CCNL e aveva liquidato l'importo di euro 12.650,68 (oltre accessori e spese) per i rimborsi maturati dall'ottobre 2019, ritenendo che l'accordo aziendale del maggio 2014 non assorbisse tale diritto essendo qualificato come compenso per lavoro straordinario. Condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 28 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni
al lavoratore "che usa un mezzo di trasporto"
La Corte ha ritenuto applicabile la norma al lavoratore che utilizza il mezzo proprio per recarsi in un luogo di lavoro diverso da quello pattuito su direttiva aziendale e nell'interesse dell'azienda, anche se l'uso del mezzo avviene al di fuori dell'orario ordinario; la disposizione può trovare applicazione senza l'espressa dicitura "per eseguire la prestazione".
La mancata contestazione specifica di circostanze di fatto può essere considerata dal giudice come fatto pacifico (relevatio ab onere probandi); la Corte territoriale ha valorizzato come non contestato l'ordine aziendale di trasferire il servizio a Sommacampagna.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. nel contesto della valutazione dei fatti non contestati; il giudice del merito è competente a valutare l'esistenza e il valore della mancata contestazione.
Norma richiamata nei motivi riguardanti la qualificazione del tempo di spostamento come orario di lavoro; la Cassazione ha ritenuto la questione non decisiva perché la pronuncia poggia sull'applicabilità dell'art. 28 del CCNL.
Simile richiamo sulla tematica dell'orario di lavoro; non decisivo ai fini della conferma della sentenza impugnata.
Principi sull'interpretazione del negozio giuridico; la Corte ha ricordato che l'accertamento della volontà negoziale è questione di fatto riservata al giudice del merito e non suscettibile di sostituzione in Cassazione salvo violazioni dei canoni ermeneutici.
artt. 38 e 40 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni
Articoli del CCNL richiamati nella discussione sull'efficacia e portata degli accordi aziendali; la Corte ha ritenuto che l'accordo aziendale del 2014 non assorbisse il diritto alla indennità prevista dall'art. 28.
art. 11 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni
Richiamato relativamente alla disciplina degli "accordi di forfettizzazione"; la Corte ha ritenuto che l'accordo aziendale del 2014 non rientrasse nella fattispecie di forfettizzazione prevista dall'art. 11 co. 8 lett. b).
art. 10 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni
Citato nel ricorso in via subordinata; non ha inciso sul decisum della Corte di legittimità.
Norma applicata dalla Corte d'appello per la liquidazione del credito del lavoratore sulla base delle tabelle chilometriche ACI; Cassazione ha confermato la liquidazione operata in sede di merito.
Richiamato dall'azienda a sostegno dell'autonomia negoziale degli accordi aziendali; la Corte ha sottolineato che l'interpretazione di tali accordi è questione di fatto riservata al giudice di merito.
Richiamato nel ricorso in connessione con la contestazione della valorizzazione degli accordi; la Corte non ha ritenuto provata la capacità dell'accordo aziendale di escludere l'indennità collettiva prevista dal CCNL.
art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione relativa al contributo unificato complementare (ove dovuto).
Massime di principio
- Quando il datore di lavoro ordina al lavoratore di presentarsi abitualmente in una diversa sede di lavoro, l'uso del mezzo proprio per raggiungere quella sede può rientrare nell'ambito applicativo dell'indennità prevista dal CCNL anche se il tragitto è al di fuori dell'orario ordinario.
- Un accordo aziendale che eroga un emolumento può essere interpretato come compenso per lavoro (es. straordinario) o come rimborso spese in base al contesto, al trattamento in busta paga e agli elementi fattuali: la qualificazione operata dal giudice di merito è valutazione di fatto difficilmente rimovibile in Cassazione.
- Le disposizioni collettive nazionali (CCNL) trovano applicazione salvo che un accordo di livello inferiore interpelli chiaramente e inequivocabilmente la stessa materia e dimostri di avere natura e portata idonee ad assorbire il diritto previsto a livello nazionale.
- Se una circostanza fattuale non è specificamente contestata dalla controparte in giudizio, il giudice di merito può considerarla provata (effetto della mancata contestazione ex art. 115 c.p.c.).
- In mancanza di applicazione pratica dell'indennità contrattuale, il giudice può procedere a una liquidazione sostitutiva (ex art. 432 c.p.c.) adottando criteri oggettivi come le tabelle ACI per il rimborso chilometrico.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è sufficiente proporre una diversa interpretazione contrattuale: va dimostrato che l'interpretazione del giudice di merito sia manifestamente erronea o contraria alle regole ermeneutiche; interpretazioni alternative plausibili non comportano annullamento.
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