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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40085/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Longobardi, condannato definitivamente per il reato di cui all'art. 186, comma 2, codice della strada, propose ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza n. 42635 del 17/08/2021 con la doglianza principale che la Corte di legittimità non avrebbe considerato il provvedimento presidenziale del 21/05/2020 che aveva rinviato il processo a nuovo ruolo. Secondo la difesa tale rinvio avrebbe comportato la necessità di rinnovare l'intero procedimento notificatorio sin dagli atti preliminari, con la conseguente invalidità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. (notifica dopo il tentativo infruttuoso al domicilio eletto). In precedenza la difesa aveva contestato la ritualità della notificazione sostenendo che l'avviso non fosse stato preventivamente notificato al domicilio eletto; i giudici di legittimità avevano però accertato, dal controllo degli atti, che la notifica era stata eseguita al domicilio eletto e, poiché il destinatario era irreperibile, si era proceduto regolarmente ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione relativa alla natura del rinvio disposto con provvedimento presidenziale non fosse stata introdotta nel giudizio di legittimità e quindi non costituisse un "errore omissivo" ammissibile in questa sede. Ha chiarito che il rimedio per errore di fatto è ammesso solo per errori percettivi evidenti e non per valutazioni giuridiche o riqualificazioni di fatti non previamente dedotti. La Corte ha inoltre confermato che, dagli atti esaminati, la notificazione era stata regolarmente eseguita al domicilio eletto e, risultando il destinatario irreperibile, si era proceduto legittimamente ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 22/09/2022.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, Codice della Strada

    Norma che disciplina il reato per cui il ricorrente era stato definitivamente condannato; la sentenza impugnata trae origine da quella condanna.

  • art. 625-bis, Codice di Procedura Penale

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte ricorda che tale rimedio è ammesso solo per errori percettivi e non per valutazioni giuridiche o apprezzamenti di fatto.

  • art. 161, comma 4, Codice di Procedura Penale

    Regola la procedura da seguire quando la notifica al domicilio eletto ha esito negativo: la Corte ha ritenuto che la notificazione fosse stata correttamente eseguita e che, essendo il destinatario irreperibile, fosse legittimo procedere ai sensi di questa disposizione.

  • art. 127, Codice di Procedura Penale

    Norma richiamata in relazione alla fissazione dell'udienza camerale; il difensore non si è presentato all'udienza ma ha depositato memoria.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione delle spese e alla condanna alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che non vi fosse assenza di colpa nella determinazione della sanzione pecuniaria.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 37505 del 14/7/2011 (Corsini) Rv. 250528

    Principio richiamato che il ricorso per errore di fatto è ammissibile solo quando la statuizione derivi esclusivamente da un errore percettivo e non da valutazioni giuridiche o apprezzamenti di fatto.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 28269 del 28/5/2013 Rv. 257031

    Ulteriore richiamo a precedenti che escludono la qualificazione come errore di fatto quando il presunto errore derivi da valutazioni corrette di circostanze di fatto.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammissibile solo per errori percepibili come svista o equivoco; non può essere usato per rimettere questioni giuridiche o per introdurre fatti o ragionamenti non già dedotti nel giudizio di legittimità.
  • Se la Corte di legittimità ha esaminato e motivato sulla correttezza di una notificazione, non è possibile ricostruire fuori sede questioni diverse non precedentemente sollevate: la nuova prospettazione costituisce motivo non introdotto e rende il ricorso inammissibile.
  • La notificazione eseguita al domicilio eletto che ha avuto esito negativo può legittimare la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p.; occorre verificare gli atti per constatare l'effettivo luogo della notifica e l'irreperibilità del destinatario.
  • Introduzione tardiva di questioni procedurali (es. natura di un rinvio presidenziale) deve essere effettuata nei gradi precedenti: sollevare tali questioni per la prima volta in un ricorso per errore di fatto espone al rischio di inammissibilità.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che sia accertata l'assenza di colpa nella presentazione del ricorso.

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