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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3007/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto il 25/10/2023 dal difensore di fiducia di Bresci avverso la sentenza del Tribunale di Parma. La Corte bolognese ha ritenuto l'appello inammissibile perché, trattandosi di imputato assente nel giudizio di primo grado, non era stato depositato il nuovo mandato difensivo contenente la dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., a pena di inammissibilità. Il ricorrente ha dedotto l'errata applicazione degli artt. 99 e 571 c.p.p., evidenziando che era già stata depositata nomina di difensore nel primo grado e che con tale nomina era stato conferito il potere di impugnare.

La decisione

La Corte suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina previgente dell'art. 581 (comma 1-quater come nella previgente formulazione introdotta dal d.lgs. n.150/2022), perché l'impugnazione era stata proposta il 25/10/2023, cioè prima delle modifiche introdotte dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 ("legge Nordio"). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024, per cui l'omesso deposito del nuovo mandato con dichiarazione/elezione di domicilio comportava l'inammissibilità dell'appello. Inoltre, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non rilevando l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria indicata in dispositivo (euro 3.000).

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    La norma richiedeva, in caso di imputato assente nel giudizio di primo grado, il deposito di un nuovo mandato difensivo contenente la dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell'impugnazione presentata dal difensore; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina all'appello proposto il 25/10/2023.

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114 ("legge Nordio"), art. 2, comma 1, lett. o)

    legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. o)

    La modifica ha inserito dopo le parole "del difensore" la locuzione "di ufficio", eliminando l'obbligo per i difensori di fiducia di depositare la dichiarazione/elezione di domicilio; tuttavia la legge non ha previsto norme transitorie, per cui le impugnazioni proposte prima della data di efficacia della legge continuano a essere valutate secondo la previgente disciplina.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse tale assenza di colpa.

  • Richiamo giurisprudenziale: Sezioni Unite (ordinanza e informazione provvisoria)

    ordinanza n. 26458/2024 e informazione provvisoria n. 15/2024

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina contenuta nel previgente art. 581 (comma 1-ter/1-quater come modificati dal d.lgs. n.150/2022) continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024; principio utilizzato dalla Corte per applicare la normativa anteriore al caso di specie.

  • artt. richiamati dal ricorrente: art. 99 cod. pen. e art. 571 cod. proc. pen.

    art. 99 cod. pen.; art. 571 cod. proc. pen.

    Il ricorrente ha richiamato tali norme per sostenere l'irrilevanza dell'omessa produzione di nuovo mandato, ma la Corte ha ritenuto la deduzione generica e non idonea a confutare la specifica disposizione di ammissibilità prevista dall'art. 581; pertanto tali richiami non hanno modificato l'esito.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato processato in sua assenza, l'appello proposto dal difensore deve rispettare i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 581 c.p.p.; in particolare, fino alla modifica legislativa entrata in vigore il 25/08/2024, era richiesto il deposito di un mandato ad impugnare contenente la dichiarazione/elezione di domicilio, a pena di inammissibilità.
  • Dopo l'entrata in vigore della legge 9/8/2024, n.114 (cd. legge Nordio), l'obbligo del deposito del mandato con dichiarazione/elezione di domicilio rimane soltanto per il difensore di ufficio; per le impugnazioni presentate successivamente alla data di efficacia della legge non è più richiesto tale deposito da parte dei difensori di fiducia.
  • In assenza di norme transitorie è fondamentale verificare la data di deposito dell'impugnazione: la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la disciplina previgente si applica alle impugnazioni presentate fino al 24/08/2024, pertanto per quelle presentate in tale periodo occorre adeguarsi alla precedente formulazione dell'art. 581.
  • La semplice presenza di una nomina del difensore nel procedimento di primo grado non elimina automaticamente l'esigenza di un nuovo mandato ad impugnare quando la legge lo richiede (es. imputato assente): è pertanto prudente depositare espressamente il mandato ad impugnare con dichiarazione/elezione di domicilio quando previsto.
  • Il mancato rispetto dei requisiti formali di ammissibilità dell'impugnazione può comportare non solo la dichiarazione di inammissibilità ma anche la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; per evitare sanzioni è opportuno documentare la diligente osservanza dei termini e degli adempimenti o l'assenza di colpa.
  • Quando la normativa processuale viene modificata, verificare sempre: a) la data di deposito dell'impugnazione; b) l'eventuale presenza di norme transitorie; c) la giurisprudenza delle Sezioni Unite o orientamenti consolidati che chiariscono la decorrenza dell'applicazione della nuova disciplina.

Testo integrale

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