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Sentenza

Sentenza n. 1266/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202401046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e dei periodi riscattati

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, cessato dal servizio a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione nella base di calcolo dei benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987, come introdotto dall’art. 21, comma 1, della l. n. 232/1990, nonché dei periodi riscattati. Ha dedotto di avere previamente presentato apposita istanza agli uffici competenti e ha chiesto la condanna dell’INPS alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita.

La decisione

Nel corso del giudizio l’INPS ha comunicato di avere riliquidato, in data 9 marzo 2026, il trattamento di fine servizio ai sensi della l. n. 958/1986, includendo nella base di calcolo i periodi riscattati e corrispondendo al ricorrente l’ulteriore somma di euro 8.106,25. Il ricorrente ha dato atto dell’avvenuto pagamento e ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo soltanto per la rifusione delle spese. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Quanto alla legittimazione passiva, ha affermato che l’unico soggetto obbligato al pagamento dell’indennità di buonuscita e legittimato a stare in giudizio è l’ente previdenziale competente, mentre l’eventuale partecipazione del Ministero dell’Interno al procedimento amministrativo prodromico riguarda i rapporti interni tra enti e non incide sulla posizione del debitore verso il dipendente. Le spese sono state poste a carico dell’INPS secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico richiesto per la determinazione del trattamento di fine servizio.

  • art. 21, comma 1, l. n. 232/1990

    La norma è indicata quale disposizione introduttiva dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • l. n. 958/1986

    È stata richiamata dall’INPS quale base normativa della riliquidazione del trattamento di fine servizio effettuata durante il giudizio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È richiamato nel provvedimento in relazione alla definizione del giudizio.

  • art. 26 c.p.a.

    È richiamato, insieme all’art. 91 c.p.c., quale fondamento della regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento della condanna alle spese a carico dell’INPS, nonostante la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata mediante riliquidazione della prestazione e pagamento delle somme dovute, e il ricorrente aderisce, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Nelle controversie sulla corresponsione e riliquidazione dell’indennità di buonuscita, la legittimazione passiva spetta all’ente previdenziale obbligato al pagamento, anche se un’altra amministrazione partecipa al procedimento amministrativo prodromico; i rapporti tra gli enti restano interni e non incidono sull’individuazione del debitore verso il dipendente.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente alla soddisfazione della pretesa durante il giudizio, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che ha dato causa alla controversia mediante la mancata tempestiva soddisfazione della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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