Cassazione Penale, Sentenza n. 2684/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentato furto aggravato dalla destrezza sostenendo: 1) vizio di motivazione sulla presunta mancanza di elementi per ritenere la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato (straniero di nazionalità ucraina); 2) vizio di motivazione nella ricostruzione del fatto che avrebbe impedito il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. (danno di lieve entità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato la mancata specificità: il ricorso non ha contestato in modo concreto e puntuale l'argomentazione della Corte territoriale, che aveva motivato la conoscenza dell'italiano sulla base del comportamento dell'imputato (sottoscrizione dei verbali senza osservazioni, dichiarazione dell'operante). Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la valutazione del merito secondo cui la sottrazione di beni per un valore complessivo di 130 euro, unita agli ulteriori pregiudizi (intervento delle forze di polizia, perdita di tempo e attività commerciale), non consente di qualificare il danno come "lievissimo" ai fini dell'art. 62 n.4 c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma utilizzata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando il motivo risulta generico o non specificamente correlato alla motivazione impugnata; richiede che il ricorso affronti concretamente le argomentazioni del giudice di merito.
L'attenuante richiede che il pregiudizio economico cagionato alla persona offesa sia lievissimo o pressoché irrisorio, valutando sia il valore della cosa sottratta sia gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla vittima; pertanto somme non trascurabili e conseguenze pratiche (intervento di polizia, perdita di tempo) possono escluderne l'applicabilità.
Principio giurisprudenziale sulla nomina dell'interprete
richiamata giurisprudenza (es. Sez. 2, Sent. n. 8094/2016)
Secondo la Corte, l'obbligo di nomina dell'interprete sussiste solo quando sia evidente la non conoscenza o la difficoltà di comprensione della lingua italiana; segni di comprensione (es. sottoscrizione di verbali senza riserve, dichiarazioni dell'operante) consentono al giudice di ritenere che l'imputato comprenda gli atti.
Massime di principio
- Per la Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice di merito: riproporre in termini generici censure già esaminate porta all'inammissibilità.
- La mancanza di nomina dell'interprete non è automaticamente vizio: occorre provare l'effettiva incomprensione della lingua italiana; comportamenti come la sottoscrizione dei verbali senza osservazioni indicano comprensione.
- L'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. richiede un valore economico della cosa sottratta lievissimo e l'assenza di significativi effetti pregiudizievoli per la vittima; somme come 130 euro e conseguenze pratiche (polizia intervenuta, perdita di tempo) generalmente non sono compatibili con tale attenuante.
- In fase di impugnazione, fornire prove specifiche e puntuali (es. certificazioni della lingua, testimoni, documentazione sull'entità e sulle conseguenze del danno) è essenziale per superare le valutazioni del giudice di merito.
- Se si impugna la motivazione del giudice, il ricorso deve indicare esattamente i passaggi motivazionali contestati e spiegare perché sono illogici o contraddittori; osservazioni vaghe o ripetitive rischiano l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
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