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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01665/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di false dichiarazioni sulla identità o qualità personali rese a un pubblico ufficiale. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, contestando sia la sussistenza dell'elemento oggettivo sia quella dell'elemento soggettivo del reato, ma la doglianza si è tradotta in una richiesta di nuova e diversa ricostruzione dei fatti e di diversa valutazione delle prove. Con il terzo motivo ha dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma senza introdurre censure specifiche rispetto alla motivazione di merito, limitandosi a riproporre le questioni già sollevate in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa lettura del fatto, operazione preclusa al giudice di legittimità, il cui controllo riguarda solo la coerenza logica e la plausibilità della motivazione. Ha inoltre giudicato non deducibile il terzo motivo sulla particolare tenuità del fatto, perché meramente riproduttivo delle argomentazioni già esaminate e disattese in appello, quindi privo di specificità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    È il reato per il quale l'imputata era stata ritenuta responsabile nei gradi di merito; la Corte non ne rivede la configurazione nel merito, ma prende atto della condanna confermata in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta utilmente dedotta in cassazione perché il motivo si limitava a riproporre censure già esaminate e rigettate in appello, senza specifica critica della motivazione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché il controllo di legittimità non può sovrapporsi al giudizio di merito ma verifica solo la coerenza logica e la plausibilità della motivazione.
  • Le censure che si limitano a riprodurre in modo pedissequo i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto in cassazione richiede una critica argomentata alla decisione di merito; la mera reiterazione delle doglianze precedenti non consente di scrutinare utilmente la questione in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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