Cassazione Penale, Sentenza n. 26538/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la mancanza di motivazione circa la richiesta di applicazione massima dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 d.l. n. 152/1991 (dissociazione/collaborazione) e denunciava la errata applicazione della stessa norma nella sequenza di calcolo della pena (aumento per aggravante di premeditazione seguito dalla riduzione ex art. 8).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha rilevato che la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto l'attenuante speciale, non ha dato una motivazione congrua e percepibile sul perché abbia applicato la riduzione alla misura minima (1/3) invece che ad una misura più ampia come richiesto dalla difesa. Per tale carenza la sentenza è stata annullata limitatamente alla determinazione della misura della diminuzione di pena ai sensi dell'art. 8 d.l. n.152/1991 e il giudizio è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame sul punto. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva adottato il corretto modulo di calcolo (determinazione della pena per il reato più grave con le circostanze bilanciabili e solo successivamente applicazione della riduzione ex art. 8). La responsabilità penale dell'imputato è stata dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 8 d.l. n. 152 del 1991 (conv. legge n. 203/1991) - ora art. 416-bis.1, comma 3 c.p.
Attenuante speciale per la dissociazione/collaborazione fondata sull'utilità obiettiva della collaborazione; non è soggetta a bilanciamento tra circostanze e la sua entità varia tra un terzo e la metà, la scelta della misura deve essere adeguatamente motivata dal giudice di merito
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. legge n. 203/1991)
Rinvio alla normativa che introduce aggravanti connesse alla partecipazione ad associazione mafiosa, richiamata nella contestazione per l'aggravazione dei reati (es. premeditazione come aggravante)
Norma richiamata per la determinazione della pena nel reato tentato; la Corte d'appello ha fissato la pena base per il tentato omicidio (tenendo conto delle aggravanti) prima di applicare la diminuzione ex art. 8
art. 23 d.l. n. 137 del 2020 (e successive proroghe/discipline collegate) - requisitoria scritta
Autorizza la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in determinate condizioni; qui il PG ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente alla misura della riduzione della pena
Disposizione cui la Corte ha fatto riferimento per attestare l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 (giurisprudenza - Contaldo)
Principio giurisprudenziale secondo cui l'attenuante speciale ex art. 8 non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze; il giudice deve prima determinare la pena con le circostanze bilanciabili e poi applicare la riduzione ex art. 8
Massime di principio
- La riduzione di pena prevista dall'attenuante speciale ex art. 8 d.l. n. 152/1991 si basa sull'utilità oggettiva della collaborazione e non può essere disattesa per considerazioni soggettive sulla gravità del reato o sulla personalità dell'imputato.
- Il giudice di merito ha discrezionalità sulla misura concreta della diminuzione (fatta salva la forbice prevista), ma deve motivare in modo congruo e percepibile la scelta, specialmente quando si applica il minimo edittale o si respinge una richiesta specifica del difensore.
- In sede di calcolo della pena, è corretto prima determinare la pena applicando le circostanze bilanciabili (e le aggravanti), e solo successivamente operare la riduzione ex art. 8; tale ordine non impedisce al ricorrente di contestare la misura della riduzione per carenza motivazionale.
- Se la Corte d'appello non fornisce una spiegazione adeguata sulle ragioni per cui si applica la misura minima dell'attenuante speciale, la Cassazione deve annullare limitatamente a quel punto e rinviare per un nuovo giudizio sulla misura della diminuzione, senza sindacare il merito della valutazione discrezionale.
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