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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20103/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso IVA presentata per il credito maturato nell'anno 2005 in relazione a spese sostenute per la costruzione di un fabbricato indicato come stalla, asseritamente strumentale all'attività agricola di allevamento di bovini e bufalini. L'ufficio periferico dell'Agenzia, dopo un sopralluogo, aveva negato il rimborso ritenendo che le caratteristiche costruttive del fabbricato fossero incompatibili con quelle di una stalla. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e respinto il ricorso originario. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: omessa valutazione della documentazione prodotta; omesso esame di fatti decisivi; motivazione apparente o violazione dell'art. 132 c.p.c.; violazione o falsa applicazione della norma sull'IVA applicabile al rimborso (richiamata nel testo come art. 30, comma 3, lett. c), DPR 633/1972).

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili e comunque manifestamente infondati. Ha osservato che i motivi erano formulati cumulativamente senza distinguere le singole censure; che la motivazione della CTR era effettiva e non meramente apparente; che la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto logicamente coerente, valorizzando le caratteristiche del manufatto rilevate 'de visu' dai verificatori e ritenute incompatibili con un uso come stalla-fienile; che la doglianza sull'omesso esame di fatti decisivi si risolveva nella richiesta di una nuova valutazione del merito e nella mancata indicazione di specifici fatti storici; che la dedotta violazione della norma sul rimborso IVA non era neppure illustrata in modo adeguato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della contribuente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 3, lett. c), DPR 633/1972

    richiamato dalla ricorrente come base dell'istanza di rimborso IVA

    la Corte non enuncia un principio interpretativo autonomo sulla norma, ma rileva che la censura di violazione è stata formulata in modo non specifico e comunque non idoneo a scalfire l'accertamento di fatto della CTR sulla non strumentalità del fabbricato

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato tra i motivi di ricorso per dedotta motivazione apparente

    la Corte ritiene che la sentenza impugnata avesse invece una motivazione effettiva, sia graficamente sia contenutisticamente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione o falsa applicazione di legge

    non consente, nel caso concreto, di ottenere una nuova valutazione del merito quando la censura non individua specificamente l'errore di diritto

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per omessa valutazione delle prove documentali e violazione dell'art. 132 c.p.c.

    le censure ex n. 4 sono inammissibili se cumulate in modo non distinguibile e se mirano in realtà a una rivisitazione del giudizio di merito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi

    il motivo è inammissibile se non individua i fatti storici decisivi asseritamente pretermessi e si limita a contestare la valutazione delle prove

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in modo specifico e autonomo: la deduzione cumulativa di violazioni eterogenee, senza distinguere i singoli vizi e le rispettive ragioni, determina inammissibilità.
  • La denuncia di omesso esame di fatti decisivi non può tradursi nella mera contestazione del mancato apprezzamento di documenti o difese: occorre indicare un preciso fatto storico, decisivo e controverso, effettivamente trascurato dal giudice di merito.
  • La motivazione è solo apparente quando manca del tutto il percorso argomentativo; non è apparente, invece, se il giudice espone una ratio decidendi comprensibile e logicamente coerente, anche se non condivisa dalla parte.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio: se il giudice di merito ha compiuto un accertamento di fatto congruamente motivato, la Corte di cassazione non può sostituirvi una diversa lettura delle prove.
  • Quando il giudice di merito valorizza un accertamento diretto sul luogo e ritiene che le caratteristiche concrete del bene siano incompatibili con la destinazione dedotta, tale apprezzamento di fatto è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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