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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27071/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: il difensore deduceva violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione riguardo ai gravi indizi di colpevolezza. Si contestava l'apparente riproduzione acritica dell'ordinanza di primo grado, l'oscurità/indecifrabilità delle intercettazioni ritenute probatorie, la mancata comparazione di tali intercettazioni con altro materiale indiziario favorevole, e l'assenza di motivazione circa il contributo concreto del ricorrente all'associazione mafiosa e alla commissione dei reati contestati (capo 1, 25, 30). Si sosteneva altresì l'illogicità di dedurre responsabilità dalla semplice frequentazione di soggetti indagati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e per mancata contestazione puntuale della motivazione impugnata (violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.). Ha ritenuto che le censure proponessero una rivalutazione del merito e non rilevassero vizi interni di motivazione. La corte ha confermato la legittimità della valutazione del Tribunale del riesame, che aveva fondato la gravità indiziaria sulle intercettazioni e sui legami del ricorrente con i sodali e i delitti fine (armi, estorsioni). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Usato per contestare la partecipazione ad associazione mafiosa: la Corte ritenuta sufficiente la gravità indiziaria desunta da legami con il capo e dalla commissione di delitti 'fine' (armi, estorsioni).

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (o disposizione correlata)

    Richiamato nella contestazione di specifici delitti connessi all'associazione; la Corte non ha ritenuto illogica la motivazione che collega tali eventi al sodalizio.

  • artt. 110, 81, 56, 629 cod. pen.

    artt. 110, 81, 56, 629 cod. pen.

    Articoli richiamati per i reati concorrenti e per le aggravanti; la Corte ha considerato coerente la qualificazione giuridica adottata dal giudice del riesame.

  • artt. 2 e 4, L. 2 ottobre 1967, n. 859

    artt. 2 e 4 I. 2 ottobre 1967, n. 859

    Norme speciali richiamate in relazione a delitti connessi alla criminalità organizzata; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale sul quadro indiziario complessivo.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione delle misure cautelari: il ricorrente ne denunciava la violazione, ma la Cassazione ha ritenuto che non fosse dimostrato un vizio interno alla motivazione impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare il controllo di legittimità: il vizio di motivazione deve emergere dall'atto impugnato e non risultare da una critica rivalutativa del materiale probatorio.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sui compensi e spese in caso di inammissibilità: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità ma ha disposto il versamento equitativo di euro 3.000.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del merito probatorio: i motivi devono evidenziare vizi 'interni' di motivazione e non proporre una ricostruzione fattuale alternativa.
  • Le censure generiche o che contestano singoli frammenti dell'istruttoria senza indicare punti decisivi e specifici difetti logici sono, di norma, inammissibili per aspecificità.
  • Per le misure cautelari legate a reati di tipo mafioso, la gravità indiziaria può essere desunta da intercettazioni e dai rapporti con il capo e i sodali; il difensore deve spiegare précisément perché tali prove sarebbero del tutto inutilizzabili o illogiche.
  • Se si contesta la motivazione di un provvedimento cautelare, è necessario indicare con chiarezza quali passaggi motivazionali sarebbero contraddittori, lacunosi o illogici, non limitandosi a scelta alternativa di valutazione.
  • La presentazione di motivi inammissibili può comportare condanne alle spese e, in certe ipotesi, il versamento alla Cassa delle ammende; valutare attentamente la sostenibilità giuridica del ricorso prima di proporlo.

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