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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36719/2024 del 02/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso il rigetto, da parte della Corte d'appello, della richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 20-bis d.lgs. n.150/2022. La ricorrente censura la motivazione che ha escluso la sostituzione facendo riferimento alle presunte capacità economiche e alla mancata garanzia di puntuale adempimento dell'obbligazione pecuniaria, deducendo violazione degli artt. 20-bis d.lgs. 150/2022 e 133 cod. pen. e carenza di adeguata motivazione del giudice di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte che ha rigettato la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello apparente e meramente assertiva perché non ha esplicitato gli elementi fattuali che giustificassero il giudizio prognostico negativo circa l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Ha altresì affermato che la condizione economica, da sola, non può in via automatica impedire la sostituzione, salvo che emergano concreti elementi che consentano di prevedere l'inadempimento.

Norme richiamate

  • art. 669-bis cod. pen.

    norma che disciplina il reato contestato alla ricorrente

    indica il titolo di reato per cui è intervenuta la condanna; utilizzata come riferimento per l'oggetto del giudizio

  • art. 20-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    regola la possibilità di sostituire la pena detentiva breve con la pena pecuniaria corrispondente

    fonte normativa che consente la sostituzione della pena detentiva inferiore a un anno con la corrispondente pena pecuniaria, posto il rispetto delle precondizioni

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena e parametri da considerare nella scelta delle sanzioni

    deve guidare il giudice nella valutazione discrezionale sulle pene sostitutive, con riguardo alla personalità del condannato, alle modalità del fatto e agli scopi di rieducazione e prevenzione

  • art. 133-bis cod. pen.

    introduce il riferimento alle condizioni economiche e patrimoniali del reo nella determinazione della pena pecuniaria

    utile quando si irroga direttamente una pena pecuniaria, ma il nuovo art. 58 legge 689/1981 non lo richiama espressamente; la Corte segnala la differenza di campo tra decisione di sostituzione e determinazione della pena pecuniaria

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    disciplina l'esercizio della discrezionalità del giudice nella applicazione delle pene sostitutive e prevede che non si possa sostituire quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute

    regola i criteri di scelta e le condizioni ostative alla sostituzione; impone una motivazione adeguata sul giudizio prognostico

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    consente che la pena detentiva entro il limite di un anno possa essere sostituita con la pecuniaria corrispondente

    norma che insieme all'art. 20-bis e ad art. 58 consente la sostituzione delle pene brevi con sanzioni pecuniarie

  • art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario)

    esclude la sostituzione in caso di condanna per reato di cui all'art. 4-bis

    serviva come esclusione di precondizione per alcune fattispecie pericolose; rilevante nella verifica delle precondizioni per la sostituzione

Massime di principio

  • La decisione di rifiutare la sostituzione di una pena detentiva breve con pena pecuniaria richiede una motivazione adeguata e specifica: non basta un'asserzione generica di mancanza di garanzie di pagamento
  • Le condizioni economiche del condannato, da sole, non impediscono automaticamente la sostituzione; il giudice deve valutare elementi di fatto concreti che permettano una prognosi negativa sulla capacità o volontà di adempiere
  • Il giudizio è discrezionale ma va ancorato ai criteri dell'art. 133 cod. pen. declinati in chiave prognostica, considerando personalità del reo, modalità del fatto, rischio di recidiva e finalità di rieducazione e reinserimento
  • Elementi fattuali che possono giustificare il diniego sono, a titolo esemplificativo: irreperibilità, mancanza di fissa dimora, nullafacenza dichiarata (es. patrocinio a spese dello Stato), precedenti comportamenti di inadempimento o fatti indicativi di concreta insolvenza
  • Se la sostituzione viene accolta, nella determinazione dell'entità della pena pecuniaria il giudice dovrebbe tenere conto delle condizioni economiche e patrimoniali del condannato come previsto dall'art. 133-bis cod. pen.
  • In caso di rigetto motivato in modo insufficiente, la decisione è annullabile e il giudice di rinvio dovrà esprimere nuovamente e dettagliatamente il giudizio prognostico sulla idoneità della pena sostitutiva

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