Cassazione Civile, Ordinanza n. 26570/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 4.992,34, oltre interessi, quale corrispettivo di attività di assistenza aziendale-contabile svolta in un determinato periodo. La controparte propose opposizione e il Giudice di pace accolse l'opposizione ritenendo provato, tramite testimoni, che il compenso fosse stato già pagato in contanti in parte mensilmente e in parte per la dichiarazione dei redditi. Il professionista impugnò la decisione deducendo, con un solo motivo, la violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c., sostenendo che la prova testimoniale sul pagamento di somme eccedenti i limiti di legge era stata ammessa senza che il giudice spiegasse le ragioni della deroga ai limiti legali e senza una specifica motivazione sulla superabilità del divieto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura perché il giudice di merito aveva ammesso e valorizzato la prova testimoniale sul pagamento senza indicare le ragioni concrete che consentivano di derogare ai limiti posti dalla disciplina codicistica sulla prova testimoniale dei pagamenti di somme di denaro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa funzione di giudice di appello, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
limiti della prova testimoniale
la deroga al divieto di prova testimoniale per pagamenti di somme di denaro eccedenti il limite va giustificata con concreta motivazione sulle ragioni della mancata documentazione scritta
richiamato insieme all'art. 2721 c.c. quale base del limite alla prova testimoniale del pagamento
la motivazione del giudice di pace sull'ammissibilità della testimonianza riferita all'interesse dei testimoni non basta a superare il diverso tema dei limiti legali alla prova del pagamento
il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello perché privo di ragionevoli probabilità di accoglimento
norma richiamata per disporre la cassazione con rinvio al giudice d'appello
Massime di principio
- La prova testimoniale dell'avvenuto pagamento di somme di denaro soggette ai limiti di legge non è liberamente ammessa: il giudice può derogarvi solo con una valutazione concreta e motivata delle circostanze che hanno impedito la documentazione scritta del pagamento.
- Se una parte contesta specificamente l'ammissione della prova testimoniale sul pagamento per violazione dei limiti codicistici, il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente sulle ragioni della deroga; non è sufficiente una motivazione che attenga ad altri profili di ammissibilità della testimonianza.
- La mancata motivazione sulla superabilità del divieto di prova testimoniale relativo a esborsi di denaro di importo rilevante integra vizio censurabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio.
- rami":["Processo civile","Obbligazioni","Contratti"],"materie":["Prove","Inadempimento","Mandato"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}]} split to allow correction if needed.json**error**: invalid JSON due to accidental split text; need final valid JSON only. Let's provide corrected JSON.{
- ricorrente":"soggetto che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali e che ha impugnato l'esito sfavorevole del giudizio di opposizione","resistente":"parte opponente al decreto ingiuntivo, destinataria della richiesta di pagamento del compenso professionale","ruolo_ricorrente":"professionista","ruolo_resistente":"cliente","motivo":"La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 4.992,34, oltre interessi, quale corrispettivo di attività di assistenza aziendale-contabile svolta in un determinato periodo. La controparte propose opposizione e il Giudice di pace accolse l'opposizione ritenendo provato, tramite testimoni, che il compenso fosse stato già pagato in contanti in parte mensilmente e in parte per la dichiarazione dei redditi. Il professionista impugnò la decisione deducendo, con un solo motivo, la violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c., sostenendo che la prova testimoniale sul pagamento di somme eccedenti i limiti di legge era stata ammessa senza che il giudice spiegasse le ragioni della deroga ai limiti legali e senza una specifica motivazione sulla superabilità del divieto.","risultato":"La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura perché il giudice di merito aveva ammesso e valorizzato la prova testimoniale sul pagamento senza indicare le ragioni concrete che consentivano di derogare ai limiti posti dalla disciplina codicistica sulla prova testimoniale dei pagamenti di somme di denaro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa funzione di giudice di appello, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.","esito":"accoglimento_con_rinvio","vincitore":"ricorrente","normative_citate":[{"nome":"art. 2721 c.c.","quote":"limiti della prova testimoniale","interpretazione":"la deroga al divieto di prova testimoniale per pagamenti di somme di denaro eccedenti il limite va giustificata con concreta motivazione sulle ragioni della mancata documentazione scritta"},{"nome":"art. 2726 c.c.","quote":"","interpretazione":"richiamato insieme all'art. 2721 c.c. quale base del limite alla prova testimoniale del pagamento"},{"nome":"art. 246 c.p.c.","quote":"","interpretazione":"la motivazione del giudice di pace sull'ammissibilità della testimonianza riferita all'interesse dei testimoni non basta a superare il diverso tema dei limiti legali alla prova del pagamento"},{"nome":"art. 348-bis c.p.c.","quote":"","interpretazione":"il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello perché privo di ragionevoli probabilità di accoglimento"},{"nome":"art. 383 c.p.c.","quote":"ult. comma","interpretazione":"norma richiamata per disporre la cassazione con rinvio al giudice d'appello"}],"interpretazioni_generalizzate":["La prova testimoniale dell'avvenuto pagamento di somme di denaro soggette ai limiti di legge non è liberamente ammessa: il giudice può derogarvi solo con una valutazione concreta e motivata delle circostanze che hanno impedito la documentazione scritta del pagamento.","Se una parte contesta specificamente l'ammissione della prova testimoniale sul pagamento per violazione dei limiti codicistici, il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente sulle ragioni della deroga; non è sufficiente una motivazione che attenga ad altri profili di ammissibilità della testimonianza.","La mancata motivazione sulla superabilità del divieto di prova testimoniale relativo a esborsi di denaro di importo rilevante integra vizio censurabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio."],"rami":["Processo civile"],"materie":["Prove","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}】}]}]}}{
- ricorrente":"soggetto che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali e che ha impugnato l'esito sfavorevole del giudizio di opposizione","resistente":"parte opponente al decreto ingiuntivo, destinataria della richiesta di pagamento del compenso professionale","ruolo_ricorrente":"professionista","ruolo_resistente":"cliente","motivo":"La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 4.992,34, oltre interessi, quale corrispettivo di attività di assistenza aziendale-contabile svolta in un determinato periodo. La controparte propose opposizione e il Giudice di pace accolse l'opposizione ritenendo provato, tramite testimoni, che il compenso fosse stato già pagato in contanti in parte mensilmente e in parte per la dichiarazione dei redditi. Il professionista impugnò la decisione deducendo, con un solo motivo, la violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c., sostenendo che la prova testimoniale sul pagamento di somme eccedenti i limiti di legge era stata ammessa senza che il giudice spiegasse le ragioni della deroga ai limiti legali e senza una specifica motivazione sulla superabilità del divieto.","risultato":"La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura perché il giudice di merito aveva ammesso e valorizzato la prova testimoniale sul pagamento senza indicare le ragioni concrete che consentivano di derogare ai limiti posti dalla disciplina codicistica sulla prova testimoniale dei pagamenti di somme di denaro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa funzione di giudice di appello, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.","esito":"accoglimento_con_rinvio","vincitore":"ricorrente","normative_citate":[{"nome":"art. 2721 c.c.","quote":"limiti della prova testimoniale","interpretazione":"la deroga al divieto di prova testimoniale per pagamenti di somme di denaro eccedenti il limite va giustificata con concreta motivazione sulle ragioni della mancata documentazione scritta"},{"nome":"art. 2726 c.c.","quote":"","interpretazione":"richiamato insieme all'art. 2721 c.c. quale base del limite alla prova testimoniale del pagamento"},{"nome":"art. 246 c.p.c.","quote":"","interpretazione":"la motivazione del giudice di pace sull'ammissibilità della testimonianza riferita all'interesse dei testimoni non basta a superare il diverso tema dei limiti legali alla prova del pagamento"},{"nome":"art. 348-bis c.p.c.","quote":"","interpretazione":"il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello perché privo di ragionevoli probabilità di accoglimento"},{"nome":"art. 383 c.p.c.","quote":"ult. comma","interpretazione":"norma richiamata per disporre la cassazione con rinvio al giudice d'appello"}],"interpretazioni_generalizzate":["La prova testimoniale dell'avvenuto pagamento di somme di denaro soggette ai limiti di legge non è liberamente ammessa: il giudice può derogarvi solo con una valutazione concreta e motivata delle circostanze che hanno impedito la documentazione scritta del pagamento.","Se una parte contesta specificamente l'ammissione della prova testimoniale sul pagamento per violazione dei limiti codicistici, il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente sulle ragioni della deroga; non è sufficiente una motivazione che attenga ad altri profili di ammissibilità della testimonianza.","La mancata motivazione sulla superabilità del divieto di prova testimoniale relativo a esborsi di denaro di importo rilevante integra vizio censurabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio."],"rami":["Processo civile"],"materie":["Prove","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}]}] }}{"type":"object"} }]}]}]}]}]}]}
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26506/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26510/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26511/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26512/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26513/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26514/2021 del 30/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →