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ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26570/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 4.992,34, oltre interessi, quale corrispettivo di attività di assistenza aziendale-contabile svolta in un determinato periodo. La controparte propose opposizione e il Giudice di pace accolse l'opposizione ritenendo provato, tramite testimoni, che il compenso fosse stato già pagato in contanti in parte mensilmente e in parte per la dichiarazione dei redditi. Il professionista impugnò la decisione deducendo, con un solo motivo, la violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c., sostenendo che la prova testimoniale sul pagamento di somme eccedenti i limiti di legge era stata ammessa senza che il giudice spiegasse le ragioni della deroga ai limiti legali e senza una specifica motivazione sulla superabilità del divieto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura perché il giudice di merito aveva ammesso e valorizzato la prova testimoniale sul pagamento senza indicare le ragioni concrete che consentivano di derogare ai limiti posti dalla disciplina codicistica sulla prova testimoniale dei pagamenti di somme di denaro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa funzione di giudice di appello, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2721 c.c.

    limiti della prova testimoniale

    la deroga al divieto di prova testimoniale per pagamenti di somme di denaro eccedenti il limite va giustificata con concreta motivazione sulle ragioni della mancata documentazione scritta

  • art. 2726 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2721 c.c. quale base del limite alla prova testimoniale del pagamento

  • art. 246 c.p.c.

    la motivazione del giudice di pace sull'ammissibilità della testimonianza riferita all'interesse dei testimoni non basta a superare il diverso tema dei limiti legali alla prova del pagamento

  • art. 348-bis c.p.c.

    il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello perché privo di ragionevoli probabilità di accoglimento

  • art. 383 c.p.c.

    norma richiamata per disporre la cassazione con rinvio al giudice d'appello

Massime di principio

  • La prova testimoniale dell'avvenuto pagamento di somme di denaro soggette ai limiti di legge non è liberamente ammessa: il giudice può derogarvi solo con una valutazione concreta e motivata delle circostanze che hanno impedito la documentazione scritta del pagamento.
  • Se una parte contesta specificamente l'ammissione della prova testimoniale sul pagamento per violazione dei limiti codicistici, il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente sulle ragioni della deroga; non è sufficiente una motivazione che attenga ad altri profili di ammissibilità della testimonianza.
  • La mancata motivazione sulla superabilità del divieto di prova testimoniale relativo a esborsi di denaro di importo rilevante integra vizio censurabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio.
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Come è indicizzato

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Testo integrale

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