Cassazione Penale, Sentenza n. 40814/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione (nella forma attenuata) escludendo la recidiva. Venivano prospettati due motivi: (1) che in sede di appello fosse stata invocata la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e che tale richiesta fosse stata ignorata dalla Corte di appello; (2) che la Corte di appello avesse errato nella determinazione della pena, avendo applicato una pena pecuniaria superiore al massimo previsto dalla norma che disciplina l'ipotesi attenuata del reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo quanto al secondo motivo: ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis non risultava specificamente dedotta nel verbale d'udienza (la formula generica usata dal difensore non era idonea a comprendere la specifica istanza) e, pertanto, non poteva essere esaminata in sede di cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p. Quanto al secondo motivo, la Corte ha constatato che, alla data dei fatti, la pena pecuniaria prevista per l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. aveva un massimo di legge e che la misura applicata dalla Corte di appello lo aveva superato: la sentenza è stata annullata limitatamente alla pena pecuniaria e la multa è stata rideterminata in euro 100,00; la decisione è stata emessa senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p.
Norme richiamate
Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la richiesta non fosse stata specificamente formulata in appello e quindi non poteva essere valutata in cassazione.
Norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha fatto riferimento al secondo comma (ipotesi attenuata) per verificare il limite massimo della pena pecuniaria, constatando che la multa inflitta in appello eccedeva il massimo previsto.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Limita la materia che può essere dedotta in cassazione rispetto a quanto devoluto al giudice di appello: non possono essere sollevate questioni non previamente devolute alla cognizione della Corte d'appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o impraticabili in precedenza.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di annullare la sentenza impugnata senza rinvio quando riscontri vizi nei limiti indicati; qui è stata usata per annullare la parte della sentenza relativa alla pena pecuniaria e rideterminarla direttamente.
Massime di principio
- In sede di appello e in udienza è necessario formulare esplicitamente e specificamente le richieste (es. l'applicazione dell'art. 131-bis) perché una formula generica del tipo "in subordine l'applicazione di cause di proscioglimento" non è sufficiente a devolvere la questione alla Corte e rende la relativa doglianza inammissibile in cassazione.
- La Corte di cassazione è limitata dall'art. 609 c.p.p. e non può esaminare questioni non previamente devolute alla cognizione del giudice di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o che non potevano essere proposte prima.
- Le pene pecuniarie devono rispettare i limiti stabiliti dalla legge per la fattispecie concreta: se il giudice di merito supera il massimo legale, la Cassazione può annullare la parte della sentenza relativa alla pena e, se possibile, rideterminarla senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Per evitare l'inammissibilità di censure, il difensore deve far verbalizzare in modo chiaro e specifico le richieste e i motivi fatti valere in appello, soprattutto quando si invocano cause di non punibilità o circostanze esimenti attenuanti particolari.
- Quando una doglianza attiene alla determinazione della pena (es. superamento del massimo legale), la Cassazione può intervenire direttamente anche se confermata la responsabilità sostanziale in grado di merito, limitando l'annullamento alla parte affetta da vizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40720/2023 del 06/10/2023
- Sentenza penale · 6 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40721/2023 del 06/10/2023
- Sentenza penale · 6 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40722/2023 del 06/10/2023
- Sentenza penale · 6 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40726/2023 del 06/10/2023
- Sentenza penale · 6 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40727/2023 del 06/10/2023
- Sentenza penale · 6 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40728/2023 del 06/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →