Cassazione Civile, Ordinanza n. 10531/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (usufruttuaria)
La controversia
La controversia riguarda un immobile sito in Empoli. In origine, con un rogito del 2005, la nuda proprietà dell'immobile era stata acquistata dalla figlia, mentre l'usufrutto era stato acquistato dai genitori. Dopo il decesso di uno dei due usufruttuari, il titolare della nuda proprietà trasferiva poi il bene al successivo acquirente, che agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del consolidamento, a suo favore, della piena proprietà della metà dell'immobile corrispondente alla quota di usufrutto del de cuius, e per ottenere anche un'indennità di occupazione per l'uso del bene da parte della convenuta. Quest'ultima resisteva sostenendo che il titolo del 2005 avesse costituito un usufrutto congiuntivo tra i coniugi, con diritto di accrescimento, sicché la quota del premorto non si sarebbe estinta a favore del nudo proprietario ma sarebbe rimasta in capo al superstite. La Corte d'appello aveva invece escluso la congiuntività dell'usufrutto, ritenendo l'espressione 'loro vita natural durante' equivoca e valorizzando il comportamento successivo di uno solo dei contraenti. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 1362 c.c., per omessa motivazione e per errata interpretazione del rogito del 2005, assumendo che la formula 'loro vita natural durante' fosse idonea a integrare un usufrutto congiuntivo; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c., per erronea valutazione delle risultanze processuali e per avere la Corte territoriale considerato equivocamente la portata della clausola contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi. Ha affermato che, in un caso analogo, la locuzione 'loro vita natural durante' può essere implicitamente ma univocamente indicativa della volontà di costituire un usufrutto congiuntivo tra i contitolari, con diritto di accrescimento, specie quando il bene è un unico alloggio destinato ad abitazione familiare e il titolo fa riferimento all'usufrutto sull'intero immobile. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva male applicato l'art. 1362, comma 2, c.c., poiché aveva attribuito rilievo al comportamento successivo di uno solo dei partecipanti al contratto, mentre tale comportamento può essere considerato solo se riferibile a tutte le parti del negozio. Per effetto di tali errori, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta apparente e la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come parametro della denunciata motivazione apparente
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza
il criterio del senso letterale e del comportamento complessivo delle parti va applicato correttamente; il comportamento successivo è rilevante solo se riferibile a tutte le parti del contratto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato per denunciare violazione di legge in tema di interpretazione contrattuale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o errore processuale
richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio e delle risultanze processuali
menzionato per la proposta di definizione accelerata del consigliere delegato
richiamato nel passaggio sulla composizione del collegio e sull'assenza di incompatibilità
richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta
richiamato per escludere la ricorrenza di una causa di astensione/incompatibilità
Massime di principio
- Nell'interpretazione di un contratto costitutivo di usufrutto, la formula 'loro vita natural durante' può esprimere, anche implicitamente ma in modo univoco, la volontà di attribuire un usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento tra i co-usufruttuari.
- Per riconoscere un usufrutto congiuntivo non è necessaria una formula sacramentale: è sufficiente che dal titolo emerga in modo inequivoco la volontà comune delle parti di prevedere l'accrescimento.
- Il criterio del comportamento successivo ex art. 1362, comma 2, c.c. è utilizzabile solo se il comportamento considerato è riferibile a tutte le parti del contratto, non potendo essere valorizzato il solo atteggiamento di uno dei contraenti.
- La motivazione è apparente quando il giudice di merito non si confronta in modo coerente con il significato letterale del titolo e con gli indici interpretativi rilevanti, rendendo la decisione affetta da vizio censurabile in cassazione.
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