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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05322/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito della liquidazione di un immobile appartenente a una società ammessa a concordato preventivo, dopo un previo contratto di affitto d'azienda e una successiva cessione d'azienda che avevano previsto un diritto di prelazione in favore dell'affittuario/cessionario. Dopo vari incanti andati deserti, una società terza presentava un'offerta irrevocabile di acquisto per l'immobile e versava la cauzione; il liquidatore giudiziale, tuttavia, decideva di procedere a nuovo incanto, inserendo nel bando il riferimento al diritto di prelazione e consentendo alla società prelazionaria di esercitarlo al medesimo prezzo. L'offerente chiedeva la sospensione delle operazioni di vendita e l'aggiudicazione in proprio favore, o in subordine la revoca dell'avviso di vendita. I motivi del ricorso per cassazione erano quattro: (1) si contestava la compatibilità del diritto di prelazione convenzionale con la vendita in sede concorsuale; (2) si deduceva l'omesso esame della decadenza della prelazionaria per non avere esercitato il diritto entro 30 giorni dall'offerta irrevocabile; (3) si sosteneva che la partecipazione della prelazionaria alla gara valesse come rinuncia alla prelazione; (4) si lamentava l'assenza del parere favorevole del comitato dei creditori e di un espresso provvedimento autorizzativo del giudice delegato sul bando di vendita.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, ma lo ha respinto integralmente. Ha affermato che il diritto di prelazione convenzionale, pattuito prima dell'apertura della procedura e mantenuto nei successivi atti contrattuali, è compatibile con la vendita concorsuale e può essere esercitato anche in presenza di una procedura competitiva, purché dopo la determinazione definitiva del prezzo. Ha inoltre escluso che nel caso concreto vi fosse stata decadenza dalla prelazione per mancato esercizio entro 30 giorni dall'offerta iniziale, perché a tale offerta era seguito un nuovo esperimento di vendita cui la stessa offerente aveva partecipato; ha negato che la partecipazione della prelazionaria alla gara implicasse rinuncia al diritto; infine ha ritenuto inammissibile la censura sulle autorizzazioni e sui pareri, osservando che eventuali irregolarità formali non travolgono la validità degli atti della procedura ma, al più, rilevano sul piano della responsabilità degli organi concorsuali e sono comunque sanabili. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    Il reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato in materia di operazioni di vendita concorsuale è il veicolo processuale della controversia, ma il provvedimento reso sul reclamo è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. nei casi indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 108 l.fall.

    È applicabile anche in sede concordataria ai sensi dell'art. 182, comma 5, l.fall.; il reclamo contro il provvedimento del giudice delegato sulla sospensione delle vendite rientra nell'ambito della giurisdizione esecutiva concorsuale.

  • art. 182 l.fall.

    In sede di concordato preventivo la liquidazione deve avvenire secondo la proposta omologata e il concordato può prevedere il rispetto di un diritto di prelazione convenzionale preesistente.

  • art. 163 bis l.fall.

    Richiamato dal tribunale di merito come norma non ancora vigente al tempo dell'omologa, quindi non applicabile alla fattispecie.

  • art. 105 l.fall.

    Richiamato nei motivi di ricorso e nella decisione in relazione alle modalità di liquidazione dell'attivo e alla compatibilità della prelazione con la gara competitiva.

  • art. 107, comma 4, l.fall.

    È la disposizione che disciplina la sospensione delle operazioni di vendita da parte del curatore e che si collega alla fase delle vendite competitive in ambito concorsuale.

  • art. 169-bis l.fall.

    È evocato dalla Corte per escludere che vi fossero stati atti di scioglimento del contratto pendente contenente la clausola di prelazione.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Consente il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti decisori e definitivi adottati in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. in materia di vendita concorsuale.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Le censure di omesso esame di fatti decisivi sono state dichiarate in parte inammissibili perché non decisive o perché il fatto era stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • art. 41 l.fall.

    Richiamato insieme all'art. 182 l.fall. in relazione ai pareri e alle autorizzazioni necessarie per gli atti della procedura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il diritto di prelazione convenzionalmente attribuito prima dell'apertura di una procedura concorsuale non si estingue per il solo fatto dell'ammissione o dell'omologazione del concordato e può coesistere con una vendita competitiva dell'attivo.
  • La prelazione non è ontologicamente incompatibile con la vendita coattiva o concorsuale: essa si esercita nella fase successiva all'individuazione dell'acquirente e alla determinazione definitiva del prezzo, senza paralizzare la gara.
  • La partecipazione del titolare della prelazione a una procedura competitiva non equivale, di per sé, a rinuncia alla prelazione né ne determina automaticamente la decadenza, se il diritto resta compatibile con le regole della vendita e il prezzo non è ancora definitivo.
  • L'omissione o irregolarità di pareri e autorizzazioni interni alla procedura concorsuale non incide necessariamente sulla validità degli atti di vendita, potendo rilevare soprattutto sul piano della responsabilità degli organi della procedura e potendo essere sanata.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto è inammissibile quando il fatto risulti comunque considerato dal giudice di merito o non sia decisivo ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniAgenzia
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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