Cassazione Penale, Sentenza n. 46021/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari (del 10/11/2022) che aveva confermato la condanna del ricorrente per evasione dalla detenzione domiciliare (fatto commesso in Orta Nova il 12/05/2019) a 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione, applicando la recidiva e tenendo conto del rito abbreviato. La difesa non contestava il merito ma deduceva due profili processuali: (1) violazione degli artt. 589 e 599-bis c.p.p. per omessa risposta all'istanza di concordato (proposta trasmessa per PEC alla Cancelleria della Corte di appello entro i termini); (2) violazione dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., per avere la Corte ritenuto necessaria la trasmissione della richiesta di concordato anche alla Procura generale e, in difetto, non aver concesso un rinvio nonostante la trasmissione tempestiva alla Corte di appello. La difesa sosteneva inoltre che la disciplina della rinuncia ai motivi (art. 589 c.p.p.) non prevedeva l'obbligo di trasmettere l'atto anche alla Procura generale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'atto inviato alla Cancelleria della Corte di appello fosse una mera proposta priva del consenso del Procuratore generale e, pertanto, non potesse essere considerata un concordato valido; la Corte non era tenuta ad attivarsi per sollecitare il Procuratore generale. Ha rilevato inoltre che l'assenza del difensore all'udienza (sopraggiunto dopo la trattazione) ha impedito di sottoporre la proposta al Procuratore generale. Ha escluso la rilevanza dell'art. 589 c.p.p. in questa fattispecie, perché il concordato in appello è un negozio processuale complesso diverso dalla semplice rinuncia ai motivi. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento alla causa di non punibilità invocata in via sostanziale dalla difesa in primo grado; la Corte di appello ha rigettato la richiesta sul merito e la Cassazione non ha trattato il profilo sostanziale perché il ricorso era inammissibile.
Disciplina la rinuncia al ricorso; la Corte ha ritenuto che la disciplina della rinuncia non sia pienamente sovrapponibile al concordato in appello, il quale è un negozio processuale complesso e non una mera rinuncia ai motivi.
Prevede termini e modalità relativi al concordato in appello; la Corte ha osservato che l'invio della proposta alla sola Cancelleria senza il consenso del Procuratore generale non soddisfa i requisiti per far valere la proposta come concordato.
art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa in ordine alle modalità di svolgimento dell'udienza e all'eventuale necessità di rinvio; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione perché l'assenza del consenso del Procuratore generale rendeva inidonea la proposta inviata.
artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa in relazione alle forme per la presentazione della rinuncia; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non valgono a trasformare in efficace una proposta priva del consenso richiesto dal Procuratore generale.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte a carico del ricorrente in caso di inammissibilità manifestamente infondata.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020)
Richiamato per la trattazione scritta del procedimento davanti alla Corte di Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi della norma.
Massime di principio
- Una proposta di concordato in appello trasmessa alla sola Cancelleria della Corte di appello senza il preventivo consenso della Procura generale non è efficace: per avere rilevanza processuale la proposta deve essere previamente sottoposta al Procuratore generale e da questi accettata.
- La Corte d'appello non ha l'obbligo di sollecitare il Procuratore generale a esprimere consenso su una proposta formulata dalla difesa se questa non è stata preventivamente sottoposta all'organo competente; l'inerzia della Procura generale rende la proposta inidonea a costituire concordato.
- La mancata partecipazione del difensore all'udienza può pregiudicare la possibilità di correggere o integrare atti/processi formali (ad es. sottoporre la proposta al Procuratore generale) e indebolisce le doglianze processuali sollevate successivamente.
- Il concordato in appello è un negozio processuale complesso e non si confonde con la mera rinuncia ai motivi di gravame disciplinata dall'art. 589 c.p.p.; quindi le conseguenze e le modalità di perfezionamento sono diverse.
- Se la proposta di concordato non è perfezionata secondo le regole (compreso il consenso del Procuratore generale), la Corte può decidere il merito dell'appello e rigettare i motivi senza dover concedere un rinvio o ritenere violato il diritto di difesa.
- In caso di ricorso ritenuto manifestamente infondato o inammissibile per carenza procedurale, è concreta la possibilità di condanna alle spese e all'applicazione di ammende previste dall'art. 616 c.p.p.; pertanto la difesa deve valutare attentamente la completezza formale di proposte conciliative/di concordato prima di dichiarare rinunce o contenere accordi.
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