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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24506/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile di un falso documentale contestato al capo A, di truffa in concorso al capo B e di tentata truffa in concorso al capo C. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, ma la censura è stata ritenuta priva di specificità. Con il secondo motivo ha contestato la asserita grossolanità del falso e ha sostenuto che il falso dovesse essere assorbito nella truffa; la Corte ha rilevato che tale doglianza richiedeva una nuova valutazione di fatto sulla idoneità ingannatoria del documento, non consentita in sede di legittimità, e ha escluso l'assorbimento tra reati diversi per struttura e bene giuridico, ancorché funzionalmente collegati. Con il terzo motivo ha eccepito il difetto di querela quale condizione di procedibilità, ma la Corte ha dato atto dell'esistenza in atti di una querela validamente proposta dalla persona offesa, richiamando anche la giurisprudenza sulla legittimazione del direttore di esercizio commerciale a proporla. Con il quarto motivo ha censurato la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche; la doglianza è stata considerata inammissibile perché la pena era stata applicata nel minimo e le attenuanti riconosciute nella massima estensione favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generico il primo motivo, ha considerato in parte non deducibile e in parte manifestamente infondato il secondo, ha reputato manifestamente infondato il terzo per l'esistenza di valida querela, e ha giudicato inammissibile il quarto perché la pena era già stata determinata nel minimo con attenuanti generiche nella loro massima espansione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    indicato come capo di imputazione per il falso contestato

  • art. 640 c.p.

    richiamato per il reato di truffa contestato in concorso

  • art. 56 c.p.

    implicato dalla contestazione di tentata truffa in concorso

  • art. 640 c.p. in relazione al capo C

    la tentata truffa è stata considerata reato autonomo rispetto al falso

  • art. 609 c.p.p.

    non citato nel testo

  • Cassa delle ammende

    è stata disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono formulati in modo generico, senza indicare con precisione i capi o punti della decisione impugnata e senza offrire una specifica correlazione tra le doglianze e la motivazione della sentenza.
  • In sede di legittimità non è deducibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e della prova, come la valutazione della concreta idoneità ingannatoria di un documento.
  • Il falso documentale non si assorbe automaticamente nella truffa quando i due reati restano distinti per struttura oggettiva e soggettiva e per bene giuridico tutelato, anche se il primo sia funzionale alla realizzazione del secondo.
  • La mancanza di querela non può essere invocata se dagli atti risulta una querela formalmente presentata dalla persona offesa con esplicita volontà punitiva; inoltre, nei reati che offendono il patrimonio del detentore qualificato del bene, è legittimato a querelare anche il soggetto che, pur privo di piena rappresentanza, abbia la custodia qualificata della cosa.
  • Le doglianze sulla pena e sulle attenuanti generiche sono inammissibili quando la sanzione è stata determinata nel minimo edittale e le attenuanti sono state già riconosciute nella loro massima estensione favorevole.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoTruffaImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologicaTruffa aggravata
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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