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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05522/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'azienda sanitaria locale, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del dirigente medico. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo, valorizzando la peculiarità della fattispecie e l'alternanza degli esiti nei gradi di merito.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente medico dipendente di un'azienda sanitaria locale aveva agito per ottenere differenze retributive, sostenendo che, nei periodi di assenza legittima per ferie, malattia, festività, permessi e assenze analoghe, il c.d. debito orario fosse stato erroneamente calcolato dalla datrice di lavoro in 6 ore per giornata anziché in 6 ore e 20 minuti, corrispondenti all'effettiva articolazione del suo orario su 5 giorni a fronte di 38 ore settimanali. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda, ritenendo che il dirigente, se fosse stato presente, avrebbe prestato servizio per 6 ore e 20 minuti e che dunque l'assenza dovesse essere computata nella medesima misura. La ASL ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 14 CCNL area dirigenza medica 3.11.2005, oltre a vizi motivazionali e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che, per il principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente medico, non era dovuto alcun compenso aggiuntivo per asserite ore eccedenti l'orario contrattuale, che il sistema di rilevazione presenze non era collegato a quello retributivo e che l'erroneo dato formale sul debito orario non poteva generare un credito economico in favore del dirigente. La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura di violazione di legge, richiamando il proprio recente orientamento secondo cui il dirigente medico non può conseguire una retribuzione ulteriore rispetto a quella mensile omnicomprensiva; l'eventuale pregiudizio derivante da un erroneo calcolo del debito orario può rilevare solo come danno risarcibile, se specificamente allegato e provato.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente come norma che, nel sistema della dirigenza pubblica, si coordina con il principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente medico, escludendo compensi ulteriori per prestazioni già coperte dal trattamento economico mensile.

  • art. 27 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato insieme all'art. 24 per sostenere che la remunerazione del dirigente medico non è determinata in funzione di un conteggio orario tale da fondare crediti retributivi aggiuntivi per errori nel debito orario.

  • art. 14 CCNL per l'Area della dirigenza medica del 3.11.2005

    Usato per fondare la tesi che l'orario del dirigente medico, pur articolato su base settimanale, non trasforma l'erroneo calcolo del debito orario giornaliero in un autonomo diritto a retribuzione aggiuntiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché non sviluppata adeguatamente nel ricorso.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro dirigenziale medico del SSN, la retribuzione ha natura mensile e omnicomprensiva: il dirigente non può pretendere compensi ulteriori per il solo fatto che l'assenza sia stata computata con un criterio orario erroneo, se tale errore non incide sul trattamento economico dovuto.
  • L'erronea quantificazione del debito orario giornaliero, di per sé, non genera un credito retributivo per il dirigente medico; può eventualmente fondare solo una pretesa risarcitoria, a condizione che sia allegato e provato un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo.
  • Quando nel ricorso per cassazione alcune censure sono indicate in rubrica ma non sviluppate nell'argomentazione, esse devono considerarsi come non proposte.
  • Se la causa non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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