Cassazione Penale, Sentenza n. 30796/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e poi in appello per calunnia in danno di un confinante e per porto illegale di armi e munizioni, ricorre per cassazione articolando quindici motivi. Contesta anzitutto il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per una comparazione morfologica tra l'oggetto fotografato e le armi regolarmente detenute dalla persona offesa, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe male inteso l'istanza, limitandola alla sola ricerca di impronte papillari. Deduce inoltre la mancata assunzione di una prova decisiva, perché l'accertamento richiesto avrebbe potuto escludere sia il porto di un'arma vera sia la calunnia. Contesta poi la valutazione della prova sul capo relativo al porto di armi, deducendo stallo probatorio, travisamenti, congetture sul reperimento e la collocazione di munizioni e fucile nella roulotte, nonché l'erronea qualificazione del fatto come porto in luogo pubblico invece che come mera detenzione in luogo privato, con richiesta subordinata di riqualificazione in contravvenzioni meno gravi. Censura la pena, lamentando la mancata diminuzione conseguente al riconoscimento dell'attenuante della lieve entità, e contesta la configurabilità della calunnia, assumendo l'insussistenza del reato presupposto perché la denuncia avrebbe riguardato munizioni che la persona offesa avrebbe potuto legittimamente detenere. Deduce infine vizi di motivazione sulla ricostruzione del fatto, sull'elemento soggettivo del reato di calunnia, sul diniego della sospensione condizionale della pena e della particolare tenuità del fatto, assumendo che il giudizio negativo fosse basato su elementi illogici, su un precedente remoto e su una valutazione non autonoma dei due reati unificati dalla continuazione.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritiene inammissibili o manifestamente infondati i primi due motivi sulla rinnovazione istruttoria, perché la Corte di appello aveva effettivamente esaminato entrambe le richieste e, comunque, la rinnovazione in appello è istituto eccezionale sindacabile solo nei limiti della motivazione. Dichiara inammissibile il motivo sul preteso stallo probatorio e sul porto di un'arma giocattolo, osservando che la pena era stata in concreto calcolata solo sul porto di munizioni. Respinge i motivi sulla prova della condotta e sulla qualificazione giuridica, ritenendo che la roulotte fosse collocata in fondo agricolo aperto e accessibile e che la prova indiziaria sulla disponibilità e collocazione del materiale fosse adeguatamente motivata. Esclude l'illegalità della pena, perché la sanzione irrogata rientra nella cornice edittale anche tenuto conto dell'attenuante invocata. Quanto alla calunnia, afferma che il reato sussiste anche se l'accusa falsa riguarda fatti che, in ipotesi, avrebbero potuto non integrare il reato, poiché è sufficiente una falsa incolpazione idonea ad avviare un procedimento penale o comunque a creare una situazione apparente di illiceità. Ritiene infondati anche i motivi sull'elemento soggettivo, sul diniego della sospensione condizionale e della particolare tenuità del fatto, valorizzando la preordinazione delle condotte, l'abuso del rapporto confidenziale con l'operante e la valutazione complessiva della gravità delle condotte unificate dal medesimo disegno.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e), cod. proc. pen.
Vengono richiamati i diversi vizi deducibili in cassazione; la Corte ribadisce che le censure non possono risolversi in mera rivalutazione del fatto o del merito.
La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio è invocata dalla difesa, ma la Corte ritiene che non sia stata violata perché la motivazione di merito è sorretta da plurimi elementi indiziari convergenti.
La calunnia è ritenuta integrata dalla falsa incolpazione idonea ad avviare o orientare un procedimento penale, anche se il fatto denunciato è poi ricondotto a un'ipotesi meno grave o comunque non perfettamente coincidente con un reato consumato.
L'impossibilità del reato è esclusa quando la falsa rappresentazione dei fatti è comunque idonea a determinare l'apertura di un procedimento penale o presenta una concreta apparenza di illiceità.
Invocato dalla difesa per la riqualificazione in detenzione abusiva di munizioni; la Corte non accoglie la tesi perché ritiene configurabile il porto illegale in luogo aperto al pubblico.
Invocato in via subordinata per la riqualificazione; la Corte esclude che i fatti rientrino in tale contravvenzione.
L'attenuante della lieve entità viene ritenuta già compatibile con la pena irrogata, che resta entro la forbice edittale.
La particolare tenuità del fatto è negata sulla base di una valutazione complessiva delle condotte in continuazione e della loro gravità, non essendo ostativa la pluralità di reati in sé.
La sospensione condizionale della pena viene negata per giudizio prognostico negativo fondato su precedenti e su ulteriori elementi di inaffidabilità valorizzati dai giudici di merito.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un mezzo eccezionale: il giudice può disporla solo se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, e in cassazione è censurabile solo la tenuta logica della motivazione sul punto, non la concreta utilità della prova richiesta.
- La falsa incolpazione può integrare la calunnia anche quando il fatto denunciato, se correttamente ricostruito, non costituirebbe il reato ipotizzato in forma piena o avrebbe margini di liceità: è sufficiente che l'accusa sia idonea, per la sua struttura e per il contesto, ad attivare un procedimento penale o a creare un'apparenza di illiceità.
- Ai fini del porto illegale di arma o munizioni, il concetto di luogo aperto al pubblico comprende anche spazi privati o agricoli ai quali possano accedere soggetti indeterminati o categorie di persone non predeterminate, specie quando il titolare non esercita un effettivo jus excludendi.
- Quando la condanna si fonda su un quadro indiziario plurimo e convergente, le doglianze che si limitano a proporre letture alternative di singoli dettagli fattuali o a isolare elementi secondari non sono idonee a scardinare la motivazione di merito.
- La particolare tenuità del fatto va valutata in modo complessivo quando più reati sono unificati dalla continuazione, considerando natura e gravità degli illeciti, finalità, modalità esecutive, contesto, intensità del dolo e conseguenze, senza che la sola pluralità delle violazioni ne precluda automaticamente l'applicazione.
- La pena è "illegale" solo se esce dalla specie, dal genere o dai limiti quantitativi previsti dalla legge; non lo è per il solo fatto che il giudice abbia eventualmente applicato in modo discutibile i criteri di commisurazione entro la cornice edittale.
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