Cassazione Penale, Ordinanza n. 21382/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando non specifico il primo motivo, manifestamente infondati il secondo e il terzo. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per riciclaggio. Con il primo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto da riciclaggio a ricettazione, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente ricondotto la condotta all'art. 648-bis c.p.; la Corte di cassazione ha però rilevato che la censura si limitava a riproporre le doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha dedotto la prescrizione del reato; il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Con il terzo motivo ha lamentato l'eccessività della pena; anche tale doglianza è stata giudicata non consentita in sede di legittimità e comunque infondata, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da adeguata motivazione ex artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
Norma ritenuta correttamente applicata dalla Corte di merito per qualificare la condotta come riciclaggio; la censura difensiva di riqualificazione in ricettazione è stata reputata non specifica.
Invocato dal ricorrente come diversa qualificazione giuridica del fatto, ma non accolto.
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e nella sua motivazione.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Non citato espressamente nel testo fornito; la decisione riguarda comunque la valutazione di specificità e ammissibilità dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le deduzioni già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso preclude alla Corte di cassazione il rilievo della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
- La censura sulla misura della pena non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio in sede di legittimità, essendo la determinazione della pena rimessa al giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente ma in modo congruo, degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della quantificazione sanzionatoria.
Come è indicizzato
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