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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16737/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione relativa a due aree site nel comprensorio di Pietralata, una in comproprietà e una in proprietà esclusiva, per le quali il Sindaco del Comune di Roma aveva determinato l'indennità. In primo grado la Corte d'appello aveva liquidato l'indennità sulla base di un valore venale inferiore a quello stimato dal c.t.u.; su ricorso, la Cassazione aveva cassato la decisione per vizio di motivazione, rilevando che il giudice del merito aveva fatto uso di precedenti non acquisiti ritualmente al processo. Riassunta la causa, la Corte d'appello di Roma ha nuovamente confermato la stima di euro 150,00 al mq., valorizzando, da un lato, che il c.t.u. aveva attribuito nell'originaria consulenza un valore ben più alto, ma, dall'altro, che in successive consulenze rese in procedimenti analoghi il medesimo c.t.u. aveva indicato valori molto inferiori; ha inoltre ritenuto erroneo il valore basato sulla volumetria e sul criterio sintetico-comparativo, anche per l'assenza di concessione edilizia. Il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c., per non essersi il giudice del rinvio conformato ai principi di diritto della precedente cassazione, reiterando il vizio motivazionale già censurato; 2) violazione dell'art. 39 l. n. 2359/1865, perché il valore del fondo non poteva dipendere dalla volumetria residua o dall'assenza di concessione edilizia, elementi ritenuti irrilevanti ai fini dell'indennità; 3) nullità o motivazione apparente della sentenza per non avere contestato tutti i criteri valutativi del c.t.u. e per aver determinato in modo apodittico il valore di euro 150,00 al mq.; 4) violazione degli artt. 384, comma 2, e 385, comma 3, c.p.c. in punto spese, per la compensazione operata dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati e assorbendo il terzo e il quarto. Ha affermato che il giudice del rinvio, pur potendo riesaminare la questione nei limiti tracciati dalla cassazione, non può fondare la decisione su elementi estranei al processo o non ritualmente acquisiti, limitandosi a richiamare numeri di procedimenti e valori di consulenze senza esporne il contenuto e senza consentire il contraddittorio. Ha inoltre ribadito che, nella determinazione dell'indennità di esproprio, rileva l'edificabilità legale dell'area secondo gli strumenti urbanistici vigenti alla data del decreto ablativo, mentre è irrilevante il fatto che il fondo fosse o meno munito di concessione edilizia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e non può riprodurre il vizio già censurato, dovendo motivare nel rispetto dei limiti fissati dalla sentenza rescindente

  • art. 385 c.p.c.

    richiamato in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

  • art. 39 l. n. 2359/1865

    costituisce il criterio normativo per la quantificazione dell'indennità di espropriazione, ancorato all'edificabilità legale del bene alla data del decreto di esproprio

  • art. 7 d.P.R. n. 380/2001

    la Corte lo richiama per escludere che la mancanza di permesso di costruire incida sulla stima del fondo espropriato

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    invocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge e nullità/motivazione apparente della sentenza impugnata

Massime di principio

  • In caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio conserva poteri di merito, ma deve riesaminare la controversia entro i limiti segnati dalla sentenza rescindente, attenendosi ai punti decisivi già individuati dalla Cassazione e alle relative preclusioni logiche.
  • Il giudice del rinvio non può fondare la nuova decisione su elementi probatori non ritualmente acquisiti o comunque non posti a disposizione del contraddittorio delle parti; il mero richiamo a precedenti o provvedimenti esterni, senza indicarne il contenuto e senza consentire la discussione sulla loro rilevanza, non è sufficiente a sorreggere la motivazione.
  • Nella determinazione dell'indennità di espropriazione rileva l'edificabilità legale del fondo al momento del decreto ablativo secondo gli strumenti urbanistici vigenti; sono irrilevanti circostanze contingenti come l'assenza di concessione edilizia o il fatto che l'opera pubblica possa non richiedere il permesso di costruire.
  • Quando la stima dell'indennità si fonda su criteri comparativi, i parametri assunti a confronto devono essere esplicitati in modo completo e verificabile, altrimenti la motivazione risulta apparente o comunque inidonea a consentire il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliareConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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