Cassazione Civile, Ordinanza n. 12005/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garanti)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo ipotecario concesso a una società immobiliare per l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile, garantito da fideiussioni rilasciate da alcuni soci. Dopo il fallimento della società subentrata nel mutuo e l’escussione dei garanti da parte del creditore, i fideiussori agirono per ottenere l’accertamento dell’insussistenza del diritto di escussione e, in subordine, la manleva nei confronti di altri soggetti che si erano impegnati a liberarli dalla garanzia. In appello la società cessionaria del credito/interveniente fu ritenuta priva di legittimazione per non aver prodotto il contratto di cessione dell’11.4.2018 relativo ai rapporti in sofferenza, mentre il semplice estratto del precedente contratto del 26.6.2017 era giudicato insufficiente. Nel ricorso per cassazione la società cessionaria ha dedotto, da un lato, nullità della sentenza per omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il credito era deteriorato già dal 2014 e quindi ricompreso nella cessione; dall’altro, violazione delle regole di interpretazione contrattuale e delle norme sulla successione a titolo particolare nel diritto controverso, assumendo che la documentazione già prodotta bastasse a provare la cessione e la legittimazione all’intervento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la censura di omessa pronuncia fosse in realtà una critica alla valutazione del merito sulla prova della cessione del credito e non integrasse un vizio ex art. 112 c.p.c.; ha inoltre escluso il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, perché la ricorrente aveva prospettato questioni e argomentazioni, non un fatto storico specifico. Parimenti inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, perché la ricorrente pretendeva un nuovo esame del contenuto dei contratti di cessione e delle relative conseguenze probatorie, fuori dai limiti del sindacato di legittimità; la Corte ha inoltre osservato che la sentenza impugnata non aveva interpretato il contratto del 26.6.2017, ma aveva valorizzato la mancata produzione del contratto dell’11.4.2018, necessario per provare la cessione dei rapporti in sofferenza. Il ricorso incidentale condizionato dei fideiussori è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o su un’eccezione di merito; non si configura quando si contesti la valutazione delle ragioni poste a fondamento della decisione o la prova di un fatto.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
La deduzione di nullità per omessa pronuncia non può essere usata per rimettere in discussione la valutazione del merito sulla prova della cessione del credito.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono sufficienti questioni, argomentazioni o ricostruzioni alternative del merito.
Le censure sull’interpretazione contrattuale sono scrutinabili in cassazione solo se si indicano specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato.
L’interpretazione del contratto resta valutazione di merito; in cassazione non è consentito proporre una diversa lettura delle clausole se non per violazione dei canoni interpretativi.
Quando sono possibili più interpretazioni di una clausola, non è censurabile in cassazione la scelta del giudice di merito per una di esse, se logicamente motivata.
La dedotta cessione del credito e la conseguente legittimazione del cessionario devono essere provate nel processo; in difetto, la domanda di intervento o di accertamento della legittimazione può essere dichiarata inammissibile.
La legittimazione ad agire o a intervenire richiede la prova della titolarità del rapporto dedotto in giudizio.
La critica in cassazione non può tradursi in una richiesta di riesame del merito della controversia mascherata da violazione processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda solo l’assenza di una decisione su domande o eccezioni, non la presunta erroneità della motivazione o la valutazione della prova.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica un fatto storico specifico, discusso e decisivo; non basta prospettare una diversa lettura documentale o una diversa ricostruzione del merito.
- La censura per violazione delle regole di interpretazione contrattuale è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente individua le regole ermeneutiche violate e mostra concretamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
- La scelta interpretativa del giudice di merito non è sindacabile in cassazione solo perché ne sarebbe possibile un’altra ugualmente plausibile o persino preferibile.
- Chi invoca la propria legittimazione quale cessionario deve provare in giudizio la cessione del credito o del rapporto dedotto; in mancanza, la domanda o l’intervento possono essere respinti o dichiarati inammissibili.
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