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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08297/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di dissequestro e la domanda subordinata di riduzione della quota sequestrata. Il ricorrente sosteneva che il sequestro fosse stato illegittimamente eseguito direttamente sui suoi beni senza valutare la possibilità di procedere prioritariamente al sequestro dei beni della società cooperativa Onlus La Villetta Area Nord; inoltre deduceva vizio di motivazione (inammissibilità di un motivo di appello per presunta violazione del principio devolutivo) e mancata valutazione della proporzionalità della misura, nonché violazione di principi di diritto richiamati dalla giurisprudenza delle Sezioni unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Urbino per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono stati ritenuti fondati (constatata l'omissione di motivazione sul punto decisivo relativo alla possibilità di adottare il sequestro preventivo nei confronti della società), mentre il terzo motivo è stato assorbito. La Corte ha disposto che, in sede di nuovo esame, il Tribunale valuti nel merito, con piena discrezionalità, la questione della priorità del sequestro nei confronti della società e le eventuali conseguenze sulle censure successive, inclusa la proporzionalità della misura.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato in ordine ai limiti della motivazione riportata nel ricorso per cassazione; uso formale per motivare il restringimento delle parti della doglianza nel motivo

  • art. 324 cod. proc. pen.

    norma applicata per disporre l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di merito

  • art. 125, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla necessità di motivazione sulle questioni sostanziali connesse alle misure cautelari e alla loro applicazione

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    collegato all'irrogazione delle misure cautelari e alla necessaria valutazione della loro proporzionalità e adeguatezza

  • art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato nel contesto delle misure di prevenzione patrimoniali e del rapporto con diritti di terzi creditori

  • art. 25 del d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato relativamente ai presupposti e agli effetti delle misure di prevenzione patrimoniale

  • art. 1, commi da 194 a 205, legge n. 228 del 2014

    richiamato come quadro normativo di riferimento in materia di misure patrimoniali e di coordinamento con le previsioni del d.lgs. 159/2011

  • Giurisprudenza: Sez. unite n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)

    citata nella fase di doglianza per affermare che la valutazione della proporzionalità del sequestro deve fondarsi su criteri concreti e non su calcoli meramente astratti; la Corte di cassazione ha rilevato che il Tribunale di merito non ha adeguatamente considerato tali principi

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado omette di motivare una questione decisiva sollevata nell'istanza di revoca o dissequestro, il giudice d'appello non può limitarsi a dichiarare inammissibile il relativo motivo per presunta violazione del principio devolutivo: deve esaminare la questione o motivare adeguatamente il rifiuto.
  • Quando risultano possibili più soggetti sui quali intervenire con misure cautelari patrimoniali (es. società vs soggetto individuale), il giudice deve valutare esplicitamente l'ordine e la possibilità di adottare il sequestro prioritario sui beni della società, anche in rapporto alla prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale sui diritti di garanzia dei terzi creditori.
  • La valutazione della proporzionalità del sequestro richiede un esame concreto delle quote attribuibili ai vari imputati e non può fondarsi su criteri meramente astratti; la giurisprudenza delle Sezioni unite costituisce parametro da considerare.
  • In caso di omissione o carenza motivazionale su punti decisivi, la Corte di cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame anziché risolvere la questione nel merito, lasciando al giudice di merito la valutazione discrezionale in luce dei principi indicati.
  • La difesa deve porre in modo chiaro e documentato, già in primo grado, le ragioni per le quali si ritiene debba operare un diverso ordine di sequestro (ad esempio la prevalenza del patrimonio societario), al fine di rendere inevitabile l'esame motivato da parte del giudice.

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