Cassazione Civile, Ordinanza n. 02714/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio una banca deducendo di avere concluso, in relazione a un leasing immobiliare, un contratto di interest rate swap multifase, e chiedendo in via principale l'annullamento del derivato per dolo e colpa della banca con restituzione di quanto addebitato, oppure in subordine la risoluzione per inadempimento con risarcimento del danno. Il tribunale aveva dichiarato prescritta l'azione di annullamento e rigettato la domanda di risoluzione. In appello, la società aveva mutato la prospettazione, sostenendo che il contratto swap fosse nullo per difetto di forma scritta; la corte territoriale aveva accolto l'appello dichiarando la nullità del contratto per mancanza del requisito formale, ritenendo non prodotto il contratto base e insufficiente il documento consegnato al cliente. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 345 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la corte d'appello aveva illegittimamente rilevato d'ufficio una nullità fondata su una ricostruzione fattuale nuova e tardiva, non prospettata in primo grado, e che aveva invertito l'onere della prova, gravando la banca della dimostrazione dell'esistenza del contratto anziché porla a carico dell'attrice che lo aveva inizialmente allegato come validamente concluso per iscritto; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1418 c.c., ma la censura è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la nullità per difetto di forma scritta non poteva essere introdotta in appello come nuova prospettazione fattuale rispetto alla domanda originaria di annullamento di un contratto allegato come esistente e validamente stipulato; ha inoltre affermato che l'onere di provare l'esistenza del contratto, così come inizialmente allegato dall'attrice, gravava su quest'ultima ex art. 2697 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
non è consentito introdurre in appello una nuova prospettazione fattuale che alteri il thema decidendum e si traduca nella tardiva deduzione di una nullità fondata su fatti non introdotti tempestivamente nel giudizio di merito
l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, compresa l'esistenza del contratto inizialmente allegato come concluso per iscritto, grava sulla parte che li invoca
richiamato a sostegno della dedotta nullità del contratto, ma la relativa censura è stata assorbita
dedotto quale vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione
dedotto quale vizio di omesso esame di un fatto decisivo
la rilevazione della nullità in appello è ammessa solo se fondata su presupposti di fatto già acquisiti nel rispetto delle preclusioni
Massime di principio
- Nel giudizio di appello non può essere introdotta, sotto forma di eccezione o rilievo officioso, una nullità che presupponga un diverso fatto costitutivo non tempestivamente allegato o acquisito nel giudizio di primo grado.
- La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, ma solo quando i relativi presupposti di fatto risultino già ritualmente acquisiti al processo nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.
- Quando una parte agisce assumendo l'esistenza di un contratto formalmente valido e ne chiede l'annullamento o la tutela conseguente, resta a suo carico provare i fatti costitutivi così allegati, compresa l'esistenza del contratto nei termini dedotti.
- Non è consentito all'attore in appello ribaltare la propria originaria prospettazione fattuale per sostenere che il contratto prima allegato come esistente non sia mai stato concluso, se ciò determina una nuova base fattuale della domanda o dell'eccezione di nullità.
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