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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13442/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, del reato di inosservanza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria ex art. 388 c.p. I primi tre motivi, sostanzialmente sovrapponibili nei due ricorsi, contestavano la configurabilità del reato e la responsabilità degli imputati anche sotto il profilo soggettivo, cercando di ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie rispetto a quella compiuta nei giudizi di merito. Il quarto motivo contestava la condanna del solo uno dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale in favore della parte civile, statuizione pronunciata in appello su gravame della parte civile. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque già esaminati e disattesi con motivazione immune da vizi logici; il motivo civile è stato giudicato manifestamente infondato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi principali non fossero consentiti in sede di legittimità, perché miravano a rimettere in discussione l'accertamento di responsabilità e il quadro probatorio, senza indicare specifici travisamenti della prova. Quanto alla statuizione civile, ha escluso violazioni di legge e ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e non illogica. Per effetto dell'inammissibilità, sono state applicate le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 388 c.p.

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei giudizi di merito; i ricorsi contestavano la configurabilità del reato e la responsabilità concorsuale degli imputati.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito mediante una diversa lettura delle prove, salvo che si deducano specifici travisamenti delle emergenze processuali decisivi e puntualmente indicati.
  • Quando le censure sulla responsabilità penale ripropongono questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione coerente, puntuale e non illogica, il ricorso è inammissibile.
  • La statuizione civile resa in appello su impugnazione della parte civile è censurabile in cassazione solo per reali violazioni di legge o manifeste illogicità della motivazione; in difetto, il motivo è manifestamente infondato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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