Cassazione Penale, Sentenza n. 7298/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 25/11/2021 che aveva confermato la condanna per truffa a carico di Remonato nei confronti di Laura Galindo Frigo. Il difensore ha censurato: mancata rinnovazione dell'istruttoria (chiedendo l'audizione del teste Raffaele Morelli); carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla credibilità della persona offesa; presunta assenza di riscontri alle dichiarazioni della parte civile rispetto ai testi Nicola Pitardi e Anna Clotilde Frigo; mancato esame (o errato esame) della versione difensiva e degli elementi a favore della riduzione della pena; mancata acquisizione di una prova decisiva (testimonianza di Morelli).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato il rigetto della rinnovazione istruttoria indicando l'inidoneità della testimonianza di Morelli a modificare il quadro probatorio (la versione difensiva giudicata 'del tutto inverosimile'). Le censure relative alla valutazione della prova sono state considerate impugnazioni di merito e quindi inammissibili per difetto di specificità; la motivazione sulla pena è stata ritenuta congrua con riferimento ai precedenti specifici e ai criteri dell'art. 133 c.p. Conseguenze processuali: condanna del ricorrente alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
Richiamati per il principio che i motivi d'impugnazione devono essere specifici: in Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del merito o motivazioni generiche replicate dall'appello; l'atto di impugnazione deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
Utilizzato come criterio per giudicare la congruità del trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello ha preso in considerazione i criteri previsti (circostanze, precedenti specifici ecc.) e ha motivato la mancata riduzione della pena.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ravvisato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha comminato la sanzione.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello va espressamente motivata: il giudice d'appello deve spiegare perché la prova richiesta sia o non sia decisiva; la Cassazione verifica solo la presenza di tale motivazione, non la valutazione di merito sulla credibilità.
- Le censure che mirano a riapprezzare la prova o la credibilità dei testimoni costituiscono questioni di merito e, salvo vizi formali di motivazione, sono inammissibili in Cassazione se non specificamente impugnate.
- L'atto di impugnazione deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni motivo; motivi generici o replicazioni dell'appello sono inammissibili per difetto di specificità (artt. 581 e 591 c.p.p.).
- Sulla determinazione della pena il giudice di merito deve applicare e motivare i criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione controlla la congruenza della motivazione, non semplicemente una diversa valutazione discrezionale.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile la parte ricorrente può essere condannata a rifondere le spese processuali e a pagare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; consciamente proponendo ricorsi poco fondati si rischiano sanzioni economiche.
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