Cassazione Civile, Ordinanza n. 27835/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di primo grado in cui una parte aveva chiesto il risarcimento dei danni nei confronti di una controparte, mentre un terzo aveva ottenuto contro lo stesso soggetto la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita. La Corte d'appello di Bari ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'appello limitatamente ai capi che avevano rigettato la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente contro la resistente; nello stesso tempo ha dichiarato nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda del terzo contro il ricorrente, rinviando la causa al primo giudice. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342, comma 2, n. 1, c.p.c., sostenendo che l'appello fosse rivolto contro l'intera sentenza di primo grado; 2) violazione dell'art. 161, comma 2, c.p.c., assumendo che la sentenza di primo grado dovesse essere considerata inesistente e priva di effetti anche nei confronti della resistente; 3) violazione dell'art. 354, comma 1, c.p.c., perché, a suo dire, la Corte d'appello avrebbe dovuto rimettere al primo giudice l'intera causa e non soltanto la parte relativa al rapporto con il terzo. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, osservando che il ricorso si limitava ad affermazioni generiche senza confutare l'assunto decisivo della sentenza impugnata, cioè la scindibilità della causa tra il ricorrente e la controricorrente e la conseguente necessità di motivi specifici contro i capi relativi al rigetto della domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la statuizione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi con riguardo ai capi della sentenza di primo grado che avevano respinto la domanda risarcitoria contro la resistente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 342, comma 2, n. 1 c.p.c.
l'appello deve contenere motivi specifici; la Corte ritiene inammissibile il ricorso che non si confronti in modo puntuale con la qualificazione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi
la dedotta inesistenza della sentenza di primo grado è invocata dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura perché non supera la ratio della scindibilità delle cause
il rinvio al primo giudice è ammesso solo nei casi previsti; nella specie la censura è dichiarata inammissibile perché non incide sulla motivazione decisiva della sentenza impugnata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
Massime di principio
- In sede di impugnazione, la parte che contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; meri enunciati assertivi non sono idonei a superare il rilievo di inammissibilità.
- Quando il giudice di merito qualifica come scindibili i rapporti processuali tra diverse parti, la critica in cassazione deve argomentare in modo puntuale l'inscindibilità delle cause e le conseguenze che ne derivano sul regime dei motivi di appello e sull'eventuale rimessione al primo giudice.
- La deduzione di nullità o inesistenza della sentenza di primo grado non è sufficiente se non viene dimostrato che tale vizio incide effettivamente sulla statuizione impugnata e sulla corretta individuazione dei capi autonomamente impugnabili.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente riferite a violazioni di legge, non si misurano con l'accertamento decisivo compiuto dalla corte di merito e si risolvono in affermazioni generiche.
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