Cassazione Penale, Ordinanza n. 31596/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il ricorso ha dedotto, tramite difensore, due censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità penale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa concessione dei doppi benefici di legge. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi si limitavano a riproporre le stesse doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva dato conto in modo congruo e logico sia della responsabilità sia del diniego dei benefici.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché i motivi non erano deducibili in sede di legittimità, in quanto meramente ripetitivi di quelli già esaminati e respinti in appello e privi di un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato come norma incriminatrice del fatto oggetto di condanna; la sentenza di legittimità non ne affronta il merito, ma prende atto della condanna confermata in appello
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità
la mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso
non citato espressamente nel testo
Corte cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esente da causa di esclusione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La critica argomentata al provvedimento impugnato è requisito essenziale del ricorso: occorre indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
- La mera denuncia, in termini generici, di carenza o illogicità della motivazione non è sufficiente se non si misura con gli argomenti effettivamente spesi dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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