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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32084/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva deciso nel merito la sua posizione, proponendo in Cassazione più censure. Il primo motivo era fondato su un dedotto travisamento del fatto/prova, ma la Corte osserva che tale profilo veniva prospettato per la prima volta in sede di legittimità, con violazione della catena devolutiva, poiché non risultava specificamente devoluto nei precedenti gradi di giudizio nei termini in cui era stato dedotto. I restanti motivi erano ritenuti generici e meramente ripetitivi delle stesse doglianze già sottoposte al primo e al secondo giudice, nella sostanza mirando a ottenere un terzo giudizio di merito sulla valutazione del falso manifesto, sui profili fattuali relativi a una causa di esclusione della responsabilità e sulle attenuanti invocate ex artt. 62-bis e 62 n. 4 c.p., senza confrontarsi con i limiti del sindacato di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il travisamento era dedotto per la prima volta in questa sede, in violazione della catena devolutiva ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; ha inoltre reputato i motivi residui generici, reiterativi e diretti impropriamente a ottenere una nuova valutazione del merito. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il motivo che deduce il travisamento non è proponibile per la prima volta in Cassazione; la sua deduzione oltre il devoluto determina inammissibilità per violazione della catena devolutiva.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche erano oggetto di doglianza, ma la Corte non entra nel merito perché il ricorso è ritenuto generico e volto a una rivalutazione fattuale.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità era tra i profili riproposti in cassazione, ma la Corte la considera parte di censure di merito non scrutinabili in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta un vizio di travisamento del fatto o della prova se tale profilo non è stato devoluto nei precedenti gradi nei termini necessari.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione delle censure di merito già esaminate dai giudici di primo e secondo grado, senza specifica critica alla decisione impugnata.
  • La Cassazione non è un terzo giudizio di merito: non può essere sollecitata a rivalutare il materiale probatorio o la ricostruzione fattuale, ma solo a verificare la corretta interpretazione e applicazione della legge.
  • Le doglianze sulle attenuanti e sulle cause di esclusione della responsabilità devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, se generiche e reiterative, conducono all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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