Ordinanza n. 749/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO, AI SENSI DELL' ART. 22 DEL D.LG.VO 25.7.1998, N. 286 E DELL'ART.31 DEL D.P.R. 394/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; per quanto riguarda i motivi aggiunti: DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati in relazione all'assunzione di oltre 400 lavoratori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, i provvedimenti con cui l'Amministrazione ha revocato i nulla osta al lavoro subordinato originariamente rilasciati in favore di una diversa società per l'assunzione di oltre 400 lavoratori. Le ricorrenti hanno sostenuto l'illegittimità delle revoche, deducendo che l'Amministrazione non avrebbe considerato la sopravvenuta successione nella gestione dei rapporti di lavoro. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. A un sommario esame, ha ritenuto condivisibile la posizione dell'Amministrazione secondo cui, in linea generale, il subentro di un nuovo datore di lavoro può intervenire prima dell'emissione del nulla osta, ma non successivamente. Ha inoltre rilevato che i datori di lavoro succedutisi erano soggetti giuridici diversi e autonomi. Infine, ha ritenuto non affette da manifesta irragionevolezza le valutazioni amministrative relative al numero eccessivamente elevato dei lavoratori oggetto delle assunzioni. Non risultando integrato il fumus, la domanda cautelare è stata respinta senza necessità di una diversa valutazione decisiva del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa del nulla osta al lavoro subordinato cui si riferiscono i provvedimenti impugnati.
Richiamato quale ulteriore disciplina applicabile al nulla osta al lavoro subordinato.
Disciplina la domanda cautelare e il relativo esame da parte del giudice amministrativo.
Massime di principio
- In via cautelare, il subentro di un nuovo datore di lavoro nella procedura relativa a un nulla osta al lavoro subordinato può essere ammesso prima dell'emissione del nulla osta, mentre non risulta normalmente consentito dopo il suo rilascio.
- La sostituzione del datore di lavoro non può essere automaticamente riconosciuta quando i datori succedutisi siano soggetti giuridici distinti e autonomi, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare la continuità giuridicamente rilevante del rapporto.
- In sede cautelare, le valutazioni dell'Amministrazione sul numero dei lavoratori oggetto delle assunzioni superano il sindacato giudiziale sommario quando non risultino affette da manifesta irragionevolezza.
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