Ordinanza n. 3497/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Nota n. -OMISSIS-di prot. del 20 marzo 2026, notificata il 24 marzo 2026, a firma del Capo Servizio Amministrativo del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di pagamento e recupero di somme pari a euro 318.099,39, adottato dal Capo del Servizio Amministrativo del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota del 20 marzo 2026, notificata il 24 marzo 2026, recante un ordine di pagamento di euro 318.099,39. Il testo dell'ordinanza non specifica il contenuto analitico delle censure di legittimità, ma rileva che esse necessitano di approfondimento nella fase di merito. A sostegno della domanda cautelare il ricorrente ha prospettato un danno patrimoniale derivante dall'esecuzione dell'ordine di recupero; il giudice dà atto della presenza di considerevoli depositi bancari ammessi dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia del provvedimento di recupero, ma ha subordinato la produzione degli effetti sospensivi alla prestazione di una fideiussione bancaria di euro 318.000,00, ai sensi dell'art. 55, comma 2, c.p.a. La condizione è stata giustificata dalla necessità di bilanciare il danno patrimoniale prospettato dal ricorrente con l'interesse pubblico al recupero di ingenti somme e alla conservazione delle garanzie patrimoniali dell'Amministrazione nelle more del giudizio. La fideiussione deve essere prestata a favore del Ministero della Difesa, con escutibilità subordinata alla definitiva soccombenza del ricorrente e al successivo riscontro della sua eventuale incapienza rispetto alle azioni di recupero; l'istituto emittente deve essere italiano, dell'Unione europea o extra UE, purché regolarmente iscritto negli albi di vigilanza della Banca d'Italia. Fino al perfezionamento della garanzia il provvedimento resta efficace. Le spese della fase cautelare sono state compensate e la causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 17 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente al giudice cautelare di subordinare la concessione o gli effetti della misura alla prestazione di una cauzione, utilizzata nella fattispecie per bilanciare il danno patrimoniale prospettato dal ricorrente con l'interesse pubblico alla conservazione delle garanzie patrimoniali e al recupero delle somme.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le censure necessitano di approfondimento e l'esecuzione dell'atto può arrecare un danno patrimoniale rilevante, il giudice può sospendere l'efficacia del provvedimento subordinando gli effetti della sospensione alla prestazione di una cauzione ai sensi dell'art. 55, comma 2, c.p.a.
- La misura cautelare può essere condizionata alla prestazione di una fideiussione di importo commisurato alla pretesa patrimoniale dell'amministrazione, quando occorra bilanciare il pregiudizio economico del ricorrente con l'interesse pubblico a evitare la dispersione delle garanzie patrimoniali del debitore.
- Se la sospensione cautelare è subordinata al perfezionamento di una fideiussione, il provvedimento impugnato conserva la propria efficacia fino all'effettiva costituzione della garanzia secondo le condizioni stabilite dal giudice.
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