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Ordinanza

Ordinanza n. 3498/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della nota prot. n. CC--OMISSIS---OMISSIS--11/05/2026 - CSP:4.9.5 Prot. Arma:-OMISSIS- del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile - Ufficio Assunzioni e Concorsi - avente ad oggetto il “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art.930 del d.lgs. 15 marzo 2010 n.66 e D.M. 18.04.2002. Brigadiere -OMISSIS-, nato a copertino (LE) il -OMISSIS-”, notificata l’11.05.2026, con cui il ricorrente è stato convocato per la sottoscrizione del contratto di lavoro presso il Centro di Addestramento Aeronavale della Marina Militare di Taranto il successivo 12.05.2026 - con il profilo professionale di Assistente Amministrativo - Cod. FA31 della famiglia professionale “Assistente amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale” - ex fascia retributiva F4; nonché, ove occorra, dei verbali della Commissione Transiti appositamente costituita, relativi al transito del ricorrente nei ruoli civili e ai criteri per l’individuazione della sede di prima assegnazione, ancorchè non conosciuti e nonché di tutti gli altri atti ad essi presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente, ivi compresa la Circolare del Ministero della Difesa n. M_ D A0582CC REG2023 0051229 25-07-2023, ove interpretata nel senso di escludere in radice il bilanciamento tra gli interessi coinvolti nella individuazione della sede di servizio.

Giustizia amministrativa202606078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di convocazione alla sottoscrizione del contratto di lavoro e assegnazione della sede di impiego civile, nonché gli atti connessi relativi al transito nei ruoli civili e all'individuazione della prima sede di assegnazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'atto con cui, nell'ambito del transito in soprannumero nei ruoli civili previsto per il personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, è stato convocato per la sottoscrizione del contratto con profilo di assistente amministrativo presso una sede distante dal domicilio circa 240 km al giorno. Ha contestato, ove occorrente, i verbali della Commissione Transiti, i criteri per l'individuazione della sede e la circolare ministeriale del 25 luglio 2023, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe considerato le condizioni di salute esclusivamente ai fini dell'individuazione delle mansioni civili, senza verificarne la compatibilità con gli spostamenti quotidiani verso la sede assegnata. La censura è stata collegata anche alle controindicazioni formulate dalla CMO in occasione della valutazione dell'inidoneità al servizio militare, relative a futuri impieghi fonte di stress psicofisico. Il ricorrente ha inoltre dedotto l'illegittimità della successiva conferma dell'atto, adottata l'8 giugno 2026 in esito a un'istanza di autotutela, e ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che l'Amministrazione, nel provvedimento dell'11 maggio 2026 e anche nel successivo atto confermativo dell'8 giugno 2026, aveva esaminato le condizioni di salute del militare soltanto in relazione alle nuove mansioni civili, senza valutare espressamente la compatibilità dello stato di salute con gli spostamenti quotidiani verso la sede designata, stimati in 240 km al giorno, alla luce delle indicazioni della CMO sui possibili fattori di stress psicofisico. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora in ragione delle documentate condizioni di salute. Ha quindi sospeso gli atti impugnati e ordinato al Ministero della Difesa di riesaminare la posizione entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, integrando la valutazione, anche mediante un nuovo accertamento dei propri organi sanitari, con l'accertamento della compatibilità delle condizioni di salute del militare con gli spostamenti quotidiani verso la sede di impiego civile e con le indicazioni della CMO. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Base normativa del transito in soprannumero del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

  • D.M. 18 aprile 2002

    Richiamato quale disciplina applicabile al transito del personale militare nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

  • art. 55 c.p.a.

    Fondamento della domanda cautelare e del potere del giudice di sospendere gli atti impugnati e disporre il riesame amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. n. 101/2018, quale ulteriore base per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nel procedimento di transito di un militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli civili, la valutazione delle condizioni di salute non può limitarsi alla compatibilità con le mansioni assegnate, ma deve comprendere anche la compatibilità con gli spostamenti quotidiani necessari per raggiungere la sede di servizio individuata.
  • Quando gli organi sanitari abbiano segnalato controindicazioni a futuri impieghi fonte di stress psicofisico, l'Amministrazione deve considerare espressamente tali indicazioni nella scelta o nella conferma della sede di prima assegnazione.
  • In sede cautelare, l'omessa valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e gravosi spostamenti quotidiani può integrare il fumus boni iuris; il periculum in mora può essere ravvisato nelle documentate condizioni di salute dell'interessato.
  • Il giudice amministrativo può sospendere gli atti di assegnazione e ordinare all'Amministrazione un riesame entro un termine determinato, imponendo l'integrazione dell'istruttoria anche mediante un nuovo accertamento degli organi sanitari competenti.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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