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Ordinanza

Ordinanza n. 3499/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Rigetto istanza assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis D.lgs. n. 151/2001

Giustizia amministrativa202606116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di assegnazione temporanea. Il giudice ha rilevato che l'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 subordina l'assegnazione alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e all'assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, stabilendo che l'eventuale dissenso debba essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. Ha inoltre considerato che, per il personale militare, non trova applicazione la disciplina dell'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, introdotta dall'art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019, che consente il diniego per motivate esigenze organiche e di servizio, poiché tale disciplina riguarda soltanto le forze con funzioni di polizia. In concreto, la ricognizione dell'Amministrazione presso gli enti di destinazione aveva riguardato soltanto la specialità di guastatore/geniere e non tutti i posti di corrispondente posizione retributiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare non con assegnazione diretta, ma ai fini del riesame. Ha ritenuto opportuno che l'Amministrazione rivalutasse la posizione del ricorrente verificando la disponibilità di tutti i posti di corrispondente posizione retributiva, senza limitare la ricognizione alla sola specialità di guastatore/geniere, e applicando il parametro delle esigenze eccezionali previsto dall'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, non quello delle motivate esigenze organiche e di servizio previsto per le sole forze con funzioni di polizia. Il Ministero dovrà provvedere entro 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, tramite il Capo del Dipartimento impiego del personale presso lo Stato maggiore dell'esercito o un delegato. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.

    L'assegnazione temporanea richiede la disponibilità di un posto di corrispondente posizione retributiva e l'assenso delle amministrazioni; il dissenso deve essere motivato e circoscritto a casi o esigenze eccezionali.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    il diniego è consentito per motivate esigenze organiche e di servizio

    La disciplina che ammette il diniego per motivate esigenze organiche e di servizio non è applicabile al personale militare, secondo quanto affermato nell'ordinanza, perché riferita alle sole forze con funzioni di polizia.

  • art. 40, comma 1, lettera q), d.lgs. 172/2019

    , aggiunta dall’art. 40, comma 1 lettera q) de d.lgs. 27 dicembre 2019 n. 172

    La disposizione è richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale base processuale della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Nell'applicazione dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, la verifica del requisito del posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva non può essere limitata a una sola specialità, quando la norma richiede la disponibilità di posti individuati in base alla posizione retributiva.
  • Per il personale militare, il dissenso sull'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali; non è applicabile la diversa previsione che consente il diniego per motivate esigenze organiche e di servizio riferita alle sole forze con funzioni di polizia.
  • Quando l'Amministrazione abbia svolto una ricognizione parziale dei posti rilevanti ai fini dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, il giudice può accogliere la tutela cautelare ai soli fini del riesame, imponendo una nuova valutazione entro un termine stabilito.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoResponsabile del procedimento e competenzaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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