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Ordinanza

Ordinanza n. 1173/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania - Salerno n. 349/2024, con riferimento alla determinazione del quantum risarcitorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 349/2024, che aveva nominato quale commissario ad acta il Responsabile del Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, affinché determinasse il quantum del risarcimento secondo criteri già fissati da una precedente sentenza. Poiché la pronuncia non aveva trovato esecuzione e l'Amministrazione non aveva formulato alcuna proposta di quantificazione, il Responsabile aveva delegato le funzioni commissariali a un ingegnere. Il commissario delegato ha depositato la relazione finale e chiesto la liquidazione del compenso. Il giudizio riguarda quindi la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta, dopo l'esaurimento dell'incarico e il pagamento del risarcimento conseguente all'accettazione della proposta formulata.

La decisione

Il TAR ha liquidato al commissario ad acta delegato un compenso complessivo forfettario di euro 3.200,00, oltre accessori di legge. Il Collegio ha ritenuto applicabile al commissario ad acta la disciplina degli ausiliari del magistrato prevista dal d.P.R. n. 115/2002 e, in particolare, il d.m. 30 maggio 2002 relativo ai compensi per periti, consulenti tecnici e altri ausiliari dell'autorità giudiziaria. Per la natura amministrativa dell'attività è stato individuato come parametro l'art. 2 dell'allegato al decreto, relativo alla perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, assumendo quale valore della controversia l'importo del risarcimento determinato. La liquidazione è stata effettuata in via equitativa e forfettaria, considerando l'effettiva attività svolta, consistente in attività istruttorie, interlocuzione con le parti e adozione delle determinazioni di liquidazione. L'importo, detratto quanto eventualmente già corrisposto a titolo di acconto, è stato posto a carico del Comune di Andretta, in ragione di quanto stabilito nella sentenza in materia di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il testo unico sulle spese di giustizia si applica anche al processo amministrativo.

  • art. 3 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ausiliario del magistrato

    Rientra nella nozione di ausiliario del magistrato qualunque soggetto competente o idoneo nominato dal magistrato o dal funzionario per il compimento di atti secondo legge.

  • art. 57 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l’onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico

    Il commissario ad acta è assoggettato alla disciplina degli ausiliari del magistrato quanto a compensi, indennità e spese.

  • art. 2 dell'allegato al d.m. 30 maggio 2002

    la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa

    La disposizione costituisce il parametro per liquidare il compenso del commissario ad acta, in ragione della natura amministrativa dell'attività svolta.

  • art. 51 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    nella determinazione dell'onorario il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita

    La norma consente una liquidazione sostanzialmente discrezionale, anche equitativa, rapportata alla difficoltà, completezza, pregio ed effettiva consistenza della prestazione.

Massime di principio

  • Il commissario ad acta nominato nell'ambito del giudizio amministrativo è soggetto, quanto a onorario, indennità e spese, alla disciplina degli ausiliari del magistrato prevista dal d.P.R. n. 115/2002.
  • Per la liquidazione del compenso di un commissario ad acta che abbia svolto attività di natura amministrativa può essere utilizzato, quale parametro, l'art. 2 dell'allegato al d.m. 30 maggio 2002, relativo alla perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa.
  • Il valore della controversia rilevante per l'applicazione degli scaglioni previsti dal d.m. 30 maggio 2002 può essere individuato nell'importo del risarcimento determinato nell'ambito dell'incarico commissariale.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere liquidato in via equitativa e forfettaria, valutando in concreto l'attività effettivamente svolta, comprese le attività istruttorie, l'interlocuzione con le parti e l'adozione delle determinazioni finali.
  • Il compenso liquidato al commissario ad acta deve essere posto a carico dell'amministrazione secondo la regolazione delle spese stabilita nel giudicato cui l'attività commissariale dà esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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