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Ordinanza

Ordinanza n. 3496/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento e/o riforma, previa concessione di idonee misure cautelari, del foglio prot. n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-in data 25.11.2025, avente ad oggetto “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002. Secondo Capo -OMISSIS-, nato a Vibo Valentia (VV) il -OMISSIS-”, nella parte in cui la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa ha assegnato la sig.ra -OMISSIS-presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, nonché di tutti gli altri atti ad esso presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi della ricorrente, ivi compresi la circolare del Ministero della Difesa del 25.7.2023 n. 51229, postoché «la determinazione della sede di assegnazione è stata effettuata secondo i criteri di impiego specificati negli annessi alla circolare n. M_D -OMISSIS-REG2023 0051229 del 25 luglio 2023», ove interpretata -in particolare- nel senso di precludere a monte il transito in soprannumero nei ruoli del personale civile della Difesa, il foglio dello Stato Maggiore della Marina prot. n. -OMISSIS-del 25.11.2025, il decreto in data 20.10.2025, il verbale della riunione della Commissione sui transiti del 30.9.2025 con relativi allegati e gli ulteriori atti e pareri, anche di estremi non conosciuti, relativi alla avvenuta individuazione della sede di servizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18\5\2026 : annullamento e/o riforma, previa concessione di idonee misure cautelari, del fg. prot. n. -OMISSIS-del 3.4.2026, reso noto all’interessata mediante deposito in giudizio in data 24.4.2026, avente ad oggetto “Ricorso n. 675/2026 R.G. al T.A.R. Lazio, proposto da -OMISSIS- c/ Ministero della Difesa. Esecuzione ordinanza n. -OMISSIS- Reg. Provv. Cau. del T.A.R. Lazio”, con il quale lo Stato Maggiore della Marina Militare, in presunta esecuzione dell’ordinanza emessa da codesto T.A.R., ha confermato «l’assegnazione della Sig.ra -OMISSIS-nella sede già individuata del Dipartimento Militare di Medicina Legale dell’Esercito a Messina», dell’atto della Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. -OMISSIS-dell’1.4.2026, reso noto all’interessata mediante deposito in giudizio in data 24.4.2026, avente ad oggetto “Ricorso n. 675/2026 R.G. al T.A.R. Lazio, proposto da -OMISSIS-Tiziana c/ Ministero della Difesa – Ordinanza n. -OMISSIS- Reg. Provv. Cau. del T.A.R. Lazio – Riscontro alla richiesta disponibilità organica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, nonché di tutti gli altri atti ad essi presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, occorrendo, l’allegato 8 del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 del MIT e la nota della Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. -OMISSIS-del 19.3.2026, del foglio prot. n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-in data 25.11.2025 già gravato con il ricorso introduttivo del giudizio (doc. 1) e di tutti gli altri atti ad esso presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali già richiamati nel primo ricorso.

Giustizia amministrativa202600675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione della ricorrente al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina nell’ambito del transito in soprannumero nei ruoli civili del Ministero della Difesa, nonché gli atti successivi adottati in asserita esecuzione dell’ordinanza cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare transitanda)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, residente in provincia di Vibo Valentia e affetta da gravi condizioni di salute, ha impugnato l’atto con cui, nell’ambito del transito in soprannumero dal servizio militare ai ruoli civili del Ministero della Difesa, è stata assegnata a Messina. Ha contestato anche gli atti presupposti, inclusi la circolare sui criteri di impiego, gli atti dello Stato Maggiore della Marina, il decreto e il verbale della Commissione sui transiti. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti con cui l’Amministrazione ha confermato l’assegnazione a Messina in asserita esecuzione dell’ordinanza cautelare e ha preso atto del diniego del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla disponibilità di posti presso la Capitaneria di porto di Vibo Valentia. La ricorrente ha dedotto, in sostanza, l’incompatibilità della sede assegnata con il proprio stato di salute e l’illegittimità della mancata individuazione di una sede più vicina alla residenza, anche alla luce della disponibilità manifestata a livello locale e regionale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati per quanto di ragione della ricorrente. Ha ritenuto rilevanti, sia ai fini del fumus boni iuris sia del periculum in mora, le aggravate condizioni di salute della ricorrente, comprovate dal verbale INPS del 27 aprile 2026, che attestava un’invalidità totale e permanente del 100%. L’assegnazione a Messina avrebbe comportato un tragitto quotidiano complessivo di circa quattro ore tra andata e ritorno, ritenuto difficilmente conciliabile con lo stato di salute documentato. Il Tribunale ha inoltre rilevato che agli atti non risultava un aggiornato accertamento sanitario dell’Amministrazione idoneo a verificare la compatibilità della sede assegnata. Ha quindi sospeso l’efficacia degli atti fino alla definizione del giudizio, fissando l’udienza pubblica di merito per il 17 marzo 2027. Nelle more, ha richiesto un approfondimento sanitario da parte del medico competente ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 o di altro organo medico militare, volto a verificare la compatibilità delle trasferte necessarie alla nuova posizione d’impiego con l’attuale stato di salute della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa

    È la base normativa del procedimento di transito della militare nei ruoli civili della Difesa; l’ordinanza non definisce in via conclusiva l’interpretazione della disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    Fondamento della domanda cautelare; il Tribunale ha ritenuto sussistenti elementi di fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 2 e 12 l. 118/1971

    INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità: 100%

    Richiamati quale contenuto del verbale INPS utilizzato per comprovare la gravità delle condizioni di salute della ricorrente.

  • d.lgs. 81/2008

    Richiamato quale fondamento dell’intervento del medico competente per l’approfondimento della compatibilità sanitaria della sede e delle trasferte richieste.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la documentata invalidità totale e permanente del dipendente pubblico può integrare un rilevante periculum in mora quando l’assegnazione comporti trasferte quotidiane particolarmente gravose e potenzialmente incompatibili con lo stato di salute.
  • L’Amministrazione, nel determinare la sede di reimpiego di un dipendente con gravi condizioni di salute, deve acquisire una valutazione sanitaria aggiornata sulla compatibilità concreta della sede e degli spostamenti richiesti; in mancanza, l’assegnazione può essere cautelarmente sospesa.
  • La disponibilità di una possibile collocazione lavorativa più vicina alla residenza del dipendente e le condizioni sanitarie documentate devono essere considerate nell’esercizio del potere di individuazione della sede di reimpiego, anche quando l’Amministrazione opponga esigenze organizzative o indisponibilità di posti.
  • Il giudice amministrativo può sospendere gli atti impugnati e, contestualmente, ordinare un approfondimento sanitario da svolgere nelle more della decisione di merito, senza sostituirsi all’Amministrazione nella definitiva individuazione della sede.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiCausa di servizio ed equo indennizzoTutela cautelareResponsabile del procedimento e competenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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